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Età pensionabile a 67 anni, i riflessi nel Fondo Inps per il clero

Vittorio Spinelli giovedì 17 agosto 2017
Fra alcune settimane, con la ripresa delle attività parlamentari, sapremo se il dibattito sulla proposta di portare l'età pensionabile a 67 anni, a partire dal 2019, avrà raggiunto una soluzione. Ad accelerare la conclusione di questa vicenda sarà la stesura della prossima legge di stabilità. Sia i favorevoli sia i contrari alla proposta di modificare il gradino dell'età della riforma Fornero, hanno dal loro punto di vista buone ragioni.
In ogni caso la soluzione (ammesso che il problema non si trascini faticosamente oltre la legge di stabilità) ha alcuni importanti riflessi sul Fondo Clero. Le ipotesi sul terreno sono due:
a) nessun intervento e quindi la riforma resta com'è senza modifiche (aumenti graduali dell'età più la speranza di vita).
b) una nuova legge che stabilisce i 67 anni interi per tutte le pensioni di vecchiaia.
Il problema per il Fondo Clero nasce dal fatto che il legislatore, nell'emanare una nuova legge sulla previdenza, raramente si cura di citare nel merito anche il Fondo. E dunque gli eventuali riflessi della legge per i sacerdoti vengono assunti solo con una successiva interpretazione, sempre da parte dell'Inps e quasi sempre non favorevole. È a motivo di questa incertezza del sistema che si producono effetti diversi alle due soluzioni indicate.
Status quo. L'ipotesi "nessuna modifica" alle attuali regole conferma per gli iscritti al Fondo il danno economico, tuttora in corso, subìto a causa della interpretazione della riforma che ne ha finora dato l'Inps. Ai sacerdoti viene infatti richiesta, per disposizione interna e sin dal 2003, un'età pensionabile di 68 anni. A questa età, ben superiore a quella di altre categorie, l'Istituto di previdenza vi aggiunge dal 2012 anche la speranza di vita (di 7 mesi, di 9 mesi). È evidente la grave disparità rispetto ai lavoratori 66enni, i veri destinatari della riforma, che solo nel 2030 raggiungeranno i rispettivi 68 anni per effetto della maggiore speranza di vita.
67 anni. Diventa determinante il testo del relativo provvedimento legislativo. Cioè se si farà riferimento alla riforma modificandola (ipotesi più realistica), oppure se si introduce la nuova età con una disposizione a se stante. In questa seconda variabile il Fondo, anche solo per un effetto interpretativo, dovrebbe recepire l'età dei 67 anni. E sarebbe questo il caso, davvero eccezionale, di una riforma a favore, che riduce l'età. Sarebbe tuttavia un modesto risarcimento alla categoria che, a causa della imposizione della speranza di vita, ha dovuto proseguire i versamenti contributivi per tutti i periodi richiesti oltre l'età di legge.