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Enti ecclesiastici, le controversie sul lavoro al giudice italiano

Vittorio Spinelli giovedì 28 settembre 2017
In una controversia tra l'Università del Laterano e un suo dipendente è intervenuta la Corte di Cassazione con una chiara indicazione sul giudice competente, se ecclesiastico oppure civile, nel merito della vicenda. Dal contesto dei vari accordi tra l'Italia e la Santa Sede, la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 21541 del 18 settembre scorso) ha individuato un criterio normativo al quale devono attenersi gli enti ecclesiastici insieme ai rispettivi dipendenti.
Gli Enti centrali della Chiesa Cattolica, come stabilito dal Trattato del Laterano del 1929 - art.11, godono del principio della non ingerenza dello Stato italiano, al fine di non ostacolare o non impedire le attività ad essi proprie. Altri enti, come le università ed altri istituti di educazione e di istruzione, che non sono classificabili fra quelli centrali, non sono tutelabili con la stessa garanzia di non ingerenza. Infatti – precisa la Cassazione – gli enti tutelati sono solo quelli che partecipano in modo diretto e strettamente funzionale alla organizzazione e al governo della Chiesa cattolica, anche se tali enti, definiti "centrali", possono essere ubicati fuori dei confini della Città del Vaticano.
Pertanto le controversie di lavoro promosse da dipendenti di Università ed enti di istruzione della Chiesa sono soggette alla giurisdizione italiana. In ogni caso, e più in particolare, il divieto di ingerenza per lo Stato italiano non si estende ai semplici atti di gestione compiuti sul territorio italiano, come la costituzione e la conclusione dei rapporti di lavoro, i licenziamenti ecc.
Ad esempio, nella vicenda oggetto della nuova sentenza, l'Università del Laterano non è stata compresa fra gli organi di governo della Chiesa cattolica, non essendo neppure menzionata nella Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 1998 nell'ambito della più generica categoria degli "enti collegati alla Santa Sede". Il dipendente licenziato diventa quindi legittimato ad adire il giudice italiano per chiedere risarcimenti, reintegra nel posto di lavoro ecc.
Alla naturale obiezione che alla Basilica di San Giovanni in Laterano "con gli edifici annessi" è riconosciuta la extraterritorialità ed altre immunità di carattere internazionale, la Cassazione risponde che si tratta di garanzie relative agli immobili e alle sedi (dette "immunità reali") e che non valgono ad escludere la giurisdizione italiana. Con l'attuale decisione la Cassazione conferma l'orientamento già espresso in analoghe vertenze per l'Università Gregoriana nel 2007 e nel 2011 per il Collegio Americano del Nord.