Enasarco, proposte in campo
l'assicurazione obbligatoria alla cassa di categoria costituisce sempre una spina nel fianco degli agenti e dei rappresentanti. L'assicurazione Enasarco ha carattere integrativo ma non è facoltativa, contrariamente alle altre previdenze complementari. È obbligatoria ma non può utilizzare alcuna forma di cumulo di contributi né come ricongiunzione (legge 29/1979) né come totalizzazione. Perfino i contributi messi a carico delle ditte preponenti straniere, che operino in Italia, sono giudicati in netto contrasto con i principi europei della concorrenza e del libero mercato. La previdenza assiste intanto ad interessanti movimenti sul campo.
Indennità di clientela. In dirittura d'arrivo i nuovi accordi economici di categoria, che introducono la valutazione meritocratica dell'attività prestata dall'agente. La sigla conclusiva della Fnaarc, prevista il 25 novembre, apporterà notevoli miglioramenti all'indennità di risoluzione rapporto (Firr) e alla indennità di clientela.
Irap. La Cassazione ha più volte riconosciuto che l'agente di commercio è esente dall'Irap qualora svolga il suo lavoro senza organizzazione, quando sia cioè accertata l'assenza di collaboratori subordinati e la presenza di beni strumentali non eccedenti il minimo. L'accertamento dei casi concreti spetta esclusivamente al giudice di merito. Sulla base di questa decisiva pronuncia, la categoria preme per il rimborso dell'imposta pagata sin dal 1998, l'anno del suo esordio.
Agenti o collaboratori? L'indirizzo della Cassazione in materia di Irap pone l'agente nella posizione di «collaboratore parasubordinato» dell'imprenditore, del tutto equivalente a quella di un collaboratore coordinato e continuativo di marca Inps, per il quale è assente l'organizzazione del lavoro in forma di impresa. Un'equivalenza, particolarmente sostenuta dalla Federagenti, che può aprire nuove ed inedite strade alla normativa previdenziale e fiscale degli agenti interessati.
Contributi di novembre. Il calendario Enasarco fissa al 20 novembre il termine per versare i contributi pensionistici relativi alle provvigioni maturate nel trimestre luglio-settembre 2008, anche se non ancora incassate. I versamenti vanno effettuati esclusivamente on line, sia per la distinta dei contributi sia per l'addebito automatico su un conto corrente tramite Rid o Mav bancario. A partire da quest'anno, opera la rivalutazione al costo della vita (indice Istat) dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali. Solo i nuovi minimali sono frazionabili a trimestri.