Effetto Covid sul pagamento di riscatti e ricongiunzioni
Essendo trascorso il periodo di sospensione, gli interessati ai riscatti e alle ricongiunzioni dispongono ora di bollettini di versamento precompilato che riportano date di scadenza ormai superate. Le norme prevedono che con il primo pagamento (prima rata o unica soluzione) si accetta per "fatto concludente" il provvedimento istruito dall'Inps. Al contrario, il primo pagamento non effettuato entro il termine di scadenza originario, oppure il tardivo versamento, è considerato come tacita rinuncia all'operazione richiesta.
Ora, come effetto del Covid, tutto il piano rateale originario deve considerarsi spostato in avanti. E quindi lo slittamento della scadenza della prima rata si ripercuote anche su tutte le rate a seguire, così che potranno essere pagate nei mesi successivi in data diversa da quella precompilata risultante sul bollettino. Ad esempio, il bollettino con scadenza a marzo sarà pagato a luglio, il bollettino di aprile slitta ad agosto e così via.
Essendo pagato ufficialmente fuori termini, la verifica della regolarità del versamento è affidata all'operatore dell'Inps che valuterà la convalida del bollettino pagato oltre la scadenza riportata, ma in ogni caso entro 60 giorni dalla notifica, tenendo conto dell'avvenuta sospensione dei termini a disposizione dell'assicurato.
Ancora una volta, la discutibile prassi dell'Inps di non pubblicare sul suo sito diversi messaggi con indubbie espressioni e indirizzi normativi – in questa occasione è il messaggio n. 2014 del 19 giugno scorso – impedisce ai lavoratori interessati di acquisire ufficialmente e diffusamente notizie ed elementi a tutela dei propri diritti.