Entro il 31 marzo i lavoratori occupati per brevi periodi (stagionali, insegnanti supplenti, trimestrali, soci di alcune cooperative di lavoro, sostituti di dipendenti in malattia o maternità ecc.) possono chiedere all'Inps l'indennità di disoccupazione "con requisiti ridotti". Per i lavoratori saltuari l'Istituto si limita a verificare se possiedono almeno un contributo versato entro l'anno 2000 e se hanno lavorato, nel corso del 2002, per almeno 78 giornate in attività non agricole. Se si possiedono questi requisiti, diventa irrilevante, per chi fa la domanda, avere attualmente una occupazione oppure trovarsi senza un lavoro. Da alcuni anni l'indennità di disoccupazione, anche quella con requisiti ridotti, non spetta ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fatta eccezione per le lavoratrici in maternità.
L'appuntamento annuale con l'Inps -ormai consueto per tanti giovani precari - è accompagnato questa volta da alcune importanti novità.
Part time. La Corte di Cassazione a Sezioni unite ha da poco stabilito (sent. n. 1732 del 6 febbraio) che l'indennità di disoccupazione non spetta per i periodi non lavorati del part time verticale (orario di lavoro intero effettuato ad intervalli di giorni oppure di settimane o di mesi). La Corte ha giudicato, infatti, che i periodi di calendario non lavorati vengono liberamente concordati tra il lavoratore e l'azienda e non costituiscono pertanto una forma di disoccupazione involontaria, tale da essere tutelata con il sostegno economico dell'Inps. Per i suoi effetti, la nuova sentenza non va ad intaccare le situazioni di part time verticale avvenuti nel 2002. Di conseguenza, i relativi periodi possono essere ancora valutati, per l'ultima volta, ai fini dei requisiti che danno diritto all'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti. Per tutte le altre situazioni la sentenza della Corte fa testo a partire, appunto, dal 6 febbraio 2003.
Disoccupazione agricola. Il termine del 31 marzo è stabilito anche per le domande di disoccupazione in agricoltura. Le richieste devono essere compilate sul modello Prest. Agr. 21 TP. I modelli sono direttamente inviati dall'Inps al domicilio di quei
lavoratori che hanno già percepito l'indennità agricola lo scorso anno. In alcune Regioni è stato riscontrato tuttavia il mancato recapito dei modelli a causa di anomalie di carattere tecnico sugli indirizzi degli interessati.
Disoccupazione ordinaria. L'indennità ordinaria può essere pagata per un massimo di 6 mesi (180 giornate), elevati a 9 mesi (270 giornate) per i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età. Il diritto all'indennità ordinaria cessa qualora il lavoratore si rioccupi durante il periodo indennizzato. Una seconda indennità può essere consentita - secondo una precisazione Inps - solo se nei 365 giorni che precedono la perdita del lavoro, l'interessato (di qualsiasi età) non abbia riscosso il massimo di 6 mesi di indennità.