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Docenti di religione, aperti i termini per le domande di mobilità

Vittorio Spinelli giovedì 12 aprile 2018
Sono in corso le operazioni per i trasferimenti a domanda per il personale docente della scuola. Il ministero dell'Istruzione ha avviato la procedura per la presentazione delle richieste, che si è aperta il 3 aprile scorso e che si chiuderà giovedì 26.
Per i docenti di religione è stata adottata una normativa specifica (ordinanza n. 218/2018) considerando che, pur ricevendo un inquadramento statale (legge 186/2003), gli interessati sono vincolati da norme di natura concordataria e sono incardinati in circoscrizioni ecclesiastiche. Possono quindi presentare le domande per la mobilità, territoriale e professionale, a partire da domani e fino al prossimo 16 maggio. Ancora quest'anno il Ministero deve adottare per i docenti di religione le procedure manuali, anziché automatizzate. La disponibilità dei posti richiesti è subordinata tuttavia all'aggiornamento delle graduatorie regionali articolate per ambiti territoriali diocesani, sulla scorta delle apposite schede che i docenti sono tenuti ad inviare entro il prossimo 29 maggio. Le richieste saranno così definite entro il 30 giugno. E fino al 18 giugno è consentito revocare la propria domanda, mentre non è ammessa la rinuncia ad un trasferimento già approvato.
I docenti interessati possono utilizzare la mobilità per transitare in una scuola di una diocesi diversa da quella di servizio, oppure per trasferirsi in un'altra regione, ferma restando la collocazione nel proprio settore formativo. Un'analoga mobilità è consentita per accedere ad un settore formativo diverso dall'insegnamento della religione cattolica.
I docenti con due anni di servizio (compreso quello in corso) possono chiedere la mobilità all'interno della Regione di appartenenza; solo dopo tre anni di servizio si potrà ottenere il trasferimento in una Regione diversa. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi, esprimendo preferenze fino a un massimo di cinque diocesi anche di altra Regione, sempre allegando l'attestato di idoneità rilasciato dalla diocesi richiesta. I movimenti avvengono infatti per diocesi e non per sede, mentre i trasferimenti all'interno della stessa diocesi, da una sede ad un'altra, vengono regolati attraverso le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
Esami di Stato. I docenti di religione con contratto a tempo indeterminato possono concorrere alla composizione delle commissioni per gli esami di Stato nei licei, negli istituti tecnici e istituti professionali, solo per le funzioni di Presidente di Commissione. Così ha stabilito il Miur con la nota n. 4537 del 16 marzo scorso.