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Docenti, come cambiare diocesi

Vittorio Spinelli giovedì 23 aprile 2009


Dopo l'esperimento avviato lo scorso anno, la "mobilità" dei docenti di religione, laici od ecclesiastici, è divenuta un'operazione di routine. La possibilità di trasferirsi, a domanda, da una scuola ad un'altra oppure da una diocesi ad un'altra, per l'anno scolastico 2009-2010, è regolata da una recente ordinanza ministeriale (n. 36). L'assegnazione dei docenti di religione, vincitori di concorso, ai ruoli regionali previsti dalla legge 186/2003, ha indotto il Ministero dell'Istruzione a differenziare le operazioni di mobilità, tenendo conto delle diverse condizioni giuridiche degli interessati maturate nel corso dell'anno scolastico 2008-2009.
Cambio diocesi. I docenti che abbiano maturato almeno 2 anni di anzianità giuridica di servizio possono chiedere il trasferimento in un'altra diocesi, indicando al massimo cinque diocesi di preferenza, ma sempre rimanendo nell'ambito della Regione di titolarità.
Cambio Regione. Gli insegnanti che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità giuridica di servizio possono invece trasferirsi anche in un'altra Regione ed ottenere quindi l'assegnazione al contingente di una nuova diocesi.
Titoli e servizi. Le richieste degli interessati devono essere inoltrate entro il prossimo 29 aprile presso la scuola di servizio. I trasferimenti, "elaborati manualmente" ed operativi a partire dal prossimo anno scolastico, saranno resi noti il 30 giugno, previa intesa dell'Ordinario diocesano competente con il rispettivo Ufficio scolastico regionale. È consentito revocare la richiesta presentata in questi giorni, purché questo avvenga entro il 15 giugno 2009. Sono nulle le richieste di mobilità non compilate sugli appositi moduli predisposti dal Ministero. Come in tutti i concorsi, anche per i movimenti dei docenti di religione costituiscono titoli di precedenza le esigenze di famiglia, oltre alla valutazione di vari titoli di servizio (superamento di concorsi, corsi di perfezionamento ecc.). In merito, il Ministero precisa però che non è valutabile l'insegnamento della religione cattolica prestato dopo il 1° settembre 1990 ma senza il previsto titolo di qualificazione.
Settore formativo. La mobilità professionale dalla scuola primaria alla scuola secondaria o viceversa, può essere effettuata soltanto dopo aver superato il periodo di prova e sempre se in possesso dell'idoneità richiesta per il settore richiesto.
Terremoto. L'ultimo provvedimento del Miur per il terremoto stabilisce che tutti i docenti residenti nel comune dell'Aquila e nelle altre zone colpite dal sisma, che non possono riprendere servizio presso la sede scolastica di titolarità o di servizio, perché attualmente dimoranti in altra Regione, sono tenuti ad assumere servizio nella istituzione scolastica più vicina alla propria attuale dimora. Invece tutto il personale coinvolto dal terremoto ed in servizio in scuole di altra Regione, può riprendere il servizio in una delle scuole più vicine all'attuale dimora.