Una recente nota del ministero della Funzione pubblica (n. 15888) offre una soluzione al problema dei pubblici dipendenti che, malgrado l'età, non riescono a raggiungere il minimo di contributi per il pensionamento di vecchiaia. In altri tempi, prima ancora della riforma Fornero, il custode dei contributi, l'Inpdap, era obbligato ad interrompere il rapporto di lavoro e a trasferire gratuitamente i pochi contributi all'Inps, applicando la legge 322/1958. Questa legge è stata però cancellata per un effetto perverso della norma che alcuni anni fa ha innalzato l'età per la pensione delle dipendenti statali.Oggi dunque, ai docenti di religione che raggiungono l'età pensionabile senza aver maturato almeno 20 anni di servizio, si applicano queste diverse opportunità.
Primo caso. Il docente ha meno di 20 anni di servizio, ma raggiunge i 20 anni di contributi considerando anche altre attività, svolte in precedenza come dipendente pubblico o privato oppure come lavoratore autonomo. In questa situazione, la pubblica amministrazione, anche consultando gli altri enti previdenziali di riferimento, deve prima verificare se l'interessato può usufruire della deroga della riforma Amato, essendo in possesso di almeno 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1992. Altrimenti deve accertare le varie possibilità per cumulare tutti i contributi, sia utilizzando la vecchia ricongiunzione (legge 29/1979) sia la totalizzazione (legge 42/2006), oppure il più recente cumulo contributivo della legge 228/2012. Sulla base di queste analisi, se il dipendente risulta raggiungere il diritto ad una qualsiasi pensione "prima" del 31 dicembre 2011, l'amministrazione deve collocarlo a riposo all'età "ordinamentale" oltre la quale non è più consentita la permanenza in servizio. In alternativa, vale la nuova età pensionabile della riforma Fornero qualora l'interessato rientri fra i lavoratori soggetti alle regole della riforma.
Secondo caso. Il docente non cumula 20 anni di contributi, pur considerando i suoi versamenti per altre attività. In questa ipotesi, l'amministrazione deve verificare se il minimo contributivo può essere raggiunto prolungando il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile, ma non superando i 70 anni con l'aggiunta di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita. Se questo non dovesse verificarsi, l'amministrazione deve collocare a riposo il docente non appena questi avrà raggiunto il limite dei 65 anni di età, senza applicare l'incremento della speranza di vita.
Scatti di anzianità. Saranno pagati sulla prossima rata di maggio gli incrementi di stipendio (gli "scatti") collegati all'anzianità di servizio, riferita all'utilità dell'anno 2011, compresi eventuali arretrati. Il recupero degli scatti è stato concordato in via definitiva presso l'Aran, rastrellando da diversi fondi di settore le risorse necessarie. Ne beneficiano tutti i docenti in ruolo e, in prospettiva, anche gli attuali precari.