Docenti, avviso per le pensioni
Con apposita circolare il ministero comunicherà la data di apertura della procedura informatica ma, nell'attesa, i docenti interessati sono invitati a registrarsi sul sito internet del ministero («Istanze online»), come passo preliminare all'inserimento della propria domanda. L'operazione di registrazione prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso la scuola di servizio, a meno che la stessa registrazione sia stata già effettuata in un'altra occasione entro i quindici mesi precedenti. La nota ufficiale del Ministero interviene in un clima di proteste suscitate dalle
nuove regole della riforma Fornero.
La riforma non ha intaccato i diritti del personale scolastico che ha già maturato i requisiti previsti dalla «previgente normativa», quindi senza penalizzazioni di sorta e ferma restando la decorrenza fissa del 1° settembre dell'anno di maturazione degli stessi requisiti.
Per le situazioni diverse, cioè per i docenti che non hanno maturato al 31 dicembre 2011 le condizioni minime per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità), è stata avanzata la proposta (senn. Ghizzoni e Bastico) di prorogare al 31 agosto 2012 la data di salvaguardia di fine dicembre.
L'occasione per questa modifica, la legge di conversione del decreto Milleproroghe, è sfumata, pur avendo ottenuto il parere favorevole di alcune delle Commissioni parlamentari competenti. La modifica avrebbe consentito agli interessati di vantare la precedente età pensionabile oppure aumentare l'anzianità contributiva, giusto in tempo per maturare il diritto alla quiescenza con decorrenza 1° settembre 2012. Nello specifico, ottenere la pensione di anzianità avendo raggiunto "quota 96" grazie alla somma di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni di servizio più 61 di età oppure di 36 di servizio e 60 di età. Quanto alla pensione di vecchiaia, avendo maturato l'età di 65 anni entro il mese di agosto così da lasciare il servizio dal 1° settembre immediatamente successivo. Per tutti i pensionandi, resta immutato, in ogni caso, il calcolo contributivo per l'eventuale quota di pensione relativa ai contributi successivi al 1° gennaio 2012. Al solito, ha pesato sulla vicenda la mancanza della copertura finanziaria.