Nata da pochi mesi, la nuova indennità di disoccupazione NASpi (Inps meticoloso su maiuscole e minuscole) è già appesantita da numerose precisazioni e chiarimenti dell'Istituto. Troppo complessa la materia degli ammortizzatori sociali, anche se il nuovo sussidio, tutto sommato, è abbastanza semplice. La Naspi si ottiene con tre requisiti: a) avere 13 contributi settimanali nei quattro anni che precedono lo stato di disoccupazione, b) aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo durante i dodici mesi anteriori la stessa disoccupazione, c) essere disponibile ad accettare, in sostituzione dell'indennità, un'offerta di lavoro congrua. E su questi tre punti sono fioriti numerosi i chiarimenti dell'Istituto di previdenza.Rifiuto di occupazione. Il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua non fa perdere il diritto alla Naspi quando per la nuova occupazione (oppure per seguire corsi di formazione o di riqualificazione) il lavoratore dovrebbe recarsi in una località distante oltre 50 Km dalla sua residenza, oppure raggiungerla con i mezzi pubblici dopo oltre 80 minuti di viaggio. Diritto all'indennità anche se il licenziamento è avvenuto per motivi disciplinari oppure in caso di cessazione dal lavoro con procedura di conciliazione.Periodi neutri. Il calcolo dei 13 contributi settimanali nel quadriennio precedente è favorito dalla presenza di periodi che secondo la legge non devono essere considerati per la verifica del requisito ("neutralizzazione"). In pratica, il quadriennio si allunga di quanto si estende l'evento neutro (es. cassa integrazione ordinaria, mobilità, malattia ecc.). La neutralizzazione – precisa l'Inps – opera nel quadriennio anche per periodi di cassa integrazione in deroga, per lavoro all'estero in Paesi non convenzionati, per lo svolgimento di funzioni elettive o per incarichi sindacali. In genere i periodi neutri per il quadriennio valgono come neutri anche per il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo. In particolare, sono neutri l'aspettativa sindacale e la malattia integrata dall'azienda.La flessibilità del lavoro domestico, estremamente variabile per ore e settimane lavorabili in un trimestre, ha indotto l'Inps ad equiparare virtualmente, al requisito delle 30 giornate, un lavoro domestico prestato per almeno 5 settimane nei 12 mesi precedenti la disoccupazione, con un minimo di 24 ore lavorate in ciascuna settimana e per un complesso di 120 ore.Cumulabilità. L'indennità è parzialmente cumulabile con il servizio civile volontario; con il lavoro accessorio fino a 3.000 euro per anno civile ma è ridotta al 20% per i compensi dai 3.000 ai 7.000 euro.