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Disoccupati, sussidio vincolato

Vittorio Spinelli martedì 27 marzo 2007
Se le intenzioni manifestate recentemente dal Ministro del lavoro si realizzeranno, l'indennità ordinaria di disoccupazione salirà fino al 60% dell'ultima retribuzione e ne avranno diritto anche i lavoratori flessibili (collaboratori ecc.). A condizione però che l'interessato, come ha già disposto la legge 127/2006, sia attivamente alla ricerca di un nuovo impiego, seguendo corsi di formazione e, soprattutto, non rifiutando eventuali proposte di lavoro. Su questi vincoli l'Inps, in accordo col Ministero, è intervenuto con la circolare dello scorso febbraio n. 39, per chiarire le loro modalità di applicazione. I lavoratori interessati sono tutti coloro che beneficiano di misure economiche per il sostegno al reddito, come la cassa integrazione, la mobilità e la disoccupazione. Riguardo ai corsi di formazione, il lavoratore è tenuto alla loro frequenza, compresa l'eventuale fase di selezione, almeno per l'80% della durata complessiva, fatti salvi i casi di assenza per forza maggiore o per usufruire dei congedi per i genitori o di maternità. Sulla ricerca di una nuova occupazione del lavoratore, l'Istituto di previdenza precisa che deve trattarsi di un posto di lavoro retribuito in misura non inferiore al 20% rispetto all'occupazione precedente, a meno che sia impossibile fare confronti con la vecchia retribuzione. Nelle varie voci retributive vanno compresi anche i compensi differiti (tredicesima, quattordicesima ecc.). L'obbligo di accettare l'offerta di lavoro si verifica nei casi in cui la proposta sia congrua con le competenze possedute dal lavoratore. Su questa base, si può perdere
il sussidio sia quando il lavoratore rifiuta semplicemente l'offerta, sia quando, pur accettando inizialmente la proposta, rifiuti poi la stipula del contratto di lavoro o si dimetta durante il periodo di prova (salvo dimissioni per giusta causa). In attesa di un miglioramento degli ammortizzatori sociali, i disoccupati devono accontentarsi oggi di un'indennità ordinaria pari al 40% della retribuzione media percepita negli ultimi tre mesi di lavoro, percentuale stabilita dalla legge finanziaria del 2001. L'indennità ordinaria ha un tetto mensile, che per quest'anno è di 1.014,48 euro, ed è pagata per 180 giorni, ma può durare fino a nove mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Sussidio ai saltuari. I lavoratori che nel corso del 2006 sono stati occupati per brevi periodi (stagionali, insegnanti supplenti, "trimestrali", soci di cooperative di lavoro, sostituti di dipendenti in malattia o maternità ecc.) possono chiedere all'Inps l'indennità di disoccupazione "con requisiti ridotti" (aver lavorato almeno 78 giornate nell'anno precedente). La richiesta va presentata entro il 31 marzo. Se si ha diritto contemporaneamente anche all'indennità con i requisiti normali, se ne può percepire una sola, con precedenza per quella ordinaria.