È in atto, particolarmente ad opera della magistratura, un progressivo miglioramento delle disposizioni in materia di maternità e permessi lavorativi ai genitori con figli minori oppure disabili. Diverse favorevoli sentenze, su vari aspetti dei congedi familiari e dei permessi retribuiti, costituiscono un felice segnale per ulteriori assestamenti legislativi nel campo delle tutele familiari.
Adozioni e affidamenti. Riguardo ai casi di adozioni o di affidamenti «plurimi», talvolta di fratelli e sorelle, la Corte costituzionale (sentenza n.104/2003) ha riconosciuto che ai genitori interessati spettano i normali periodi di congedo ma in misura doppia (oppure corrispondente al numero degli adottati). È richiesto però che l'ingresso nella famiglia dei minori avvenga per tutti nella stessa data. Essendo già in vigore un'analoga disposizione nel caso di parti plurimi, si è così stabilita la piena equiparazione giuridica tra filiazione naturale e adottiva.
Riposi giornalieri. Questi riposi, detti anche "per allattamento" e previsti sia per la madre sia per il padre, sono stati ora riconosciuti dalla Corte costituzionale anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari durante il periodo di un anno a partire dalla data di ingresso del minore nella famiglia. Non viene fatta distinzione se l'affidamento è preadottivo o provvisorio. Precedentemente, la legge prevedeva che il diritto a questi riposi potesse essere utilizzato limitatamente al primo anno di vita del bambino. Di fatto - ha riscontrato la Consulta - nella quasi totalità dei casi i bambini vengono adottati o affidati quando hanno già superato il primo anno di età. L'Inps, dal suo canto, aggiunge che i genitori adottivi o affidatari possono avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età del minore ma ovviamente non oltre un anno dall'ingresso in famiglia.
Permessi retribuiti. I permessi dal lavoro per assistere un figlio con gravi problemi di handicap possono essere chiesti dal padre lavoratore anche se la madre non è lavoratrice. Lo ha confermato la recente sentenza n. 7701 della Corte di Cassazione, riscontrando che lo spirito della legge sui permessi n.104/1992 è quello di non lasciare, neanche momentaneamente, un minore gravemente handicappato in balìa di se stesso e privo di affetto.
Assegni di maternità. Sono stati rivalutati gli importi degli assegni di maternità concessi dai Comuni per le nascite, per le adozioni e per gli affidamenti che avvengono nel corso del 2003. L'assegno sale a 271,56 euro, spetta per cinque mensilità, e viene eventualmente ridotto (od escluso) con riferimento al "redditometro" familiare, anch'esso rivalutato a 20.382,05 euro per un nucleo di cinque persone, compresi almeno tre figli minori. L'assegno può essere richiesto dalle cittadine italiane, da quelle dell'Unione europea ed anche da quelle extracomunitarie solo se già in possesso della carta di soggiorno.