Coordinamento informativo e investigativo: convergenze parallele?
Alcune Procure (in particolare quelle di Piemonte e Valle d'Aosta, con l'intervento del procuratore generale del distretto) hanno sollevato il problema del rapporto tra questa disposizione e quelle che affidano anzitutto al pubblico ministero il coordinamento delle indagini di polizia giudiziaria, in particolare la valutazione sulla portata e sui limiti del segreto investigativo. Lasciando da parte un dato problematico, il carattere di "norma intrusa" (trattandosi di decreto legislativo, spetterà al giudice costituzionale scrutinare l'eventuale eccesso rispetto all'oggetto e ai criteri della delega), mi limito a tre considerazioni interpretative. La prima: la disposizione parla di "inoltro" e poi di trasmissione delle relative notizie: dunque la Procura va informata per prima. Seconda: si parla di "notizie" e non di copia delle informative, e bene ha fatto il capo della polizia – ma già in precedenza, sulla base di un regolamento del 2010, anche norme interne all'Arma dei carabinieri – a individuare i contenuti essenziali della trasmissione e le cautele volte a impedire effetti pregiudizievoli per la segretezza delle indagini. Infine sembra profilarsi un accordo nell'intendere l'espressione "indipendentemente da" nell'inciso finale della disposizione come se significasse "fermi restando" gli obblighi del Codice: un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce delle disposizioni della Carta (art. 109, art. 112) sul pm. Il Csm potrà, anche in sede di istruzioni organizzative alle Procure, precisare rimanendo impregiudicati eventuali interventi in sede di decreti correttivi. Analogamente, il procuratore generale presso la Cassazione potrà intervenire, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 6 d.lgs. 106/2006. L'importante è che il dialogo tra soggetti istituzionali coinvolti prosegua e si affini: coordinamento informativo e coordinamento investigativo sono due istituti, si passi il bisticcio, da "coordinare", quasi due inedite convergenze parallele.