Contributi ridotti per gli Enti
In base alla vigente legge finanziaria è stata riconosciuta una riduzione del costo del lavoro dell'1% a favore della generalità dei datori di lavoro. Di fatto, però, dallo sconto dell'1% sui contributi Inps, sono risultati esclusi diversi datori di lavoro, tra i quali molti enti religiosi, come documentato da Avvenire del 19 gennaio. Una discriminazione illogica, poiché una riduzione del costo del lavoro, benché limitata agli assegni familiari, è di interesse generale.
La riduzione è riconosciuta ora valida anche per i datori di lavoro e per gli enti finora esclusi, i quali, pur essendo inquadrati nella Cassa assegni familiari (Cuaf), sono esonerati dal versamento del relativo contributo, perché provvedono direttamente a pagare ai propri dipendenti, trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge. In subordine al contributo Cuaf, il beneficio può valere per il contributo di maternità o di disoccupazione.
Sono in particolare interessati allo sconto:
a) gli enti ecclesiastici e le istituzioni private che, per statuto, esercitano l'attività ospedaliera, anche in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale;
b) gli enti, sia convenzionati sia non convenzionati con le Asl, che offrono prestazioni di assistenza e beneficenza pubbliche. La casistica comprende le case di ricovero per anziani, le mense per i poveri, i convitti e le colonie per minori, gli asili nido, le scuole materne, gli orfanotrofi, le opere pie, gli istituti per invalidi, le associazioni di pronto soccorso e ogni altro ente che eroghi per statuto prestazioni di assistenza sociale.
c) le Ipab. Tenuto conto al regime previdenziale scelto dai relativi dipendenti in occasione della eventuale privatizzazione, il beneficio della riduzione nei confronti delle Ipab è escluso sulla contribuzione dovuta all'Inpdap, dovendosi applicare il regime delle amministrazioni dello Stato, tutte escluse dalla riduzione. La parte Ipab privatizzata, inquadrata presso l'Inps, beneficia invece della riduzione.
Recupero del bonus. Gli enti religiosi che non hanno potuto usufruire della misura agevolativa, in quanto esclusi in precedenza, possono ora recuperare l'esonero ad essi spettante. L'Inps ha stabilito un termine per il recupero, cioè il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare sulla materia, n. 73 del 19.5.2006. Il termine così ricavato, il 16 agosto, è interessato però dal consueto decreto «feriale» che, quest'anno, ha differito al 21 agosto, senza alcuna maggiorazione, tutti i pagamenti del mese in scadenza entro il giorno 20. Il beneficio contributivo, poichè opera in sottrazione dagli importi regolarmente dovuti all'Inps per i propri dipendenti, rientra nei calcoli per l' F24.