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Contributi ridotti per calamità

Vittorio Spinelli martedì 25 giugno 2013
Il sisma della Lunigiana allunga la lista "nera" delle calamità naturali che si abbattono ormai con preoccupante frequenza sull'agricoltura e sull'industria. Terremoti, siccità, alluvioni, epidemie e altri imprevedibili eventi acquistano un rilievo legislativo dopo una «dichiarazione dello stato di emergenza» della Presidenza del Consiglio. Per molti eventi calamitosi, in aggiunta alla dichiarazione di emergenza, vengono disposte misure particolari a sostegno delle aziende e dei lavoratori occupati nelle zone danneggiate.Finanziamenti. Il terremoto dell'Emilia del maggio 2012 ha impedito a molti datori di lavoro, lavoratori autonomi e committenti, che operavano nelle province colpite, di essere in regola con le scadenze e con gli importi dovuti verso il fisco e verso la previdenza. Per favorire le regolarizzazioni, la legge di stabilità del 2013 ha previsto la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per il pagamento delle tasse e dei contributi Inps in corso fino al 30 giugno 2013, senza l'applicazione di sanzioni. Grazie al decreto legge 43 che si occupa delle più recenti emergenze ambientali (con l'Emilia in "emergenza" fino al dicembre 2014), l'Istituto della previdenza sociale estende ora al periodo dal 1° luglio al 30 settembre prossimo, l'arco temporale del finanziamento dei contributi, dovuti a qualsiasi titolo, da tutti i soggetti in regola e non in regola con l'Inps alla data del 30 novembre 2012. Senza il decreto, l'operazione finanziamenti sarebbe scaduta il 30 giugno.Esoneri. A copertura dei danni causati dalle calamità naturali sulle produzioni agricole, zootecniche e sulle strutture agricole, il decreto 102 /2004 ha previsto la stipula di polizze assicurative agevolate sulle colture, gli allevamenti e le strutture indicate ogni anno nel «Piano assicurativo agricolo». Per le situazioni non ammesse alla copertura assicurativa è previsto invece un esonero dei contributi Inps delle aziende e dei relativi dipendenti, che scadono durante i dodici mesi dall'inizio della calamità. Queste misure di sostegno non costituiscono «aiuto di Stato» secondo la normativa europea.Le modifiche sulla materia introdotte dal decreto 82 dell'anno 2008 sono illustrate ora dall'Inps. Tra i beneficiari dell'esonero dei contributi sono comprese solo le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, purché iscritte nel registro delle imprese. La legge, in sostanza, ha inteso riservare gli aiuti compensativi alla sola produzione primaria, escludendo le successive fasi di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Inoltre, agli aiuti sono ora ammesse solo alle aziende che hanno subìto danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile. Di conseguenza l'esonero dai contributi spetta nella misura del 17% se il danno si assesta tra il 30% e il 70% della produzione. Sale al 50% se il danno supera il 70% , con un ulteriore 10% in caso di altra calamità sopravvenuta.