Contributi, occhio al cumulo
Il danno della manovra. Il decreto ha introdotto così una diversità di trattamento fra i pensionandi interessati. Per le pensioni ordinarie dei dipendenti pubblici e privati è stata, infatti, stabilita la nuova finestra mobile di dodici mesi dopo la maturazione dei requisiti. A parte la disparità fra le due categorie di pensioni (ordinarie e totalizzate) che non trova motivazioni giuridiche, la differenza di sei mesi in più appare anche come un'aggravante ingiustificabile nel caso in cui solo il cumulo dei contributi consente al lavoratore di raggiungere la pensione.
La nuova decorrenza (18 mesi in più) tocca, in particolare, anche le pensioni che sono totalizzate con il cumulo di contributi versati presso una Cassa di liberi professionisti. E' questa una indebita invasione di campo della previdenza pubblica presso le casse professionali che mal si concilia con la loro autonomia, riconosciuta dalla legge e sempre rivendicata dalle stesse Casse.
In salvo. È escluso dall'applicazione della nuova decorrenza tutto il personale del comparto della scuola, per il quale resta fissa al 1° settembre la decorrenza unica per tutte le pensioni. Sono inoltre esenti le pensioni ai familiari superstiti (decorrenza al primo giorno del mese successivo al decesso del lavoratore) e le pensioni di inabilità (mese successivo alla domanda).
In particolare, si applica il vecchio regime delle decorrenze anche ai lavoratori con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti per la pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Infine, ai lavoratori che perdono il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età.