L'Agenzia dell'Entrate pubblica ogni anno il modello di dichiarazione fiscale "Redditi PF" con le relative istruzioni debitamente aggiornate. Tuttavia le indicazioni del fisco per gli artigiani, i commercianti, gli addetti del terziario e i liberi professionisti non sono ancora sufficienti per una corretta dichiarazione. È necessario infatti anche un intervento dell'Inps con ulteriori istruzioni utili per compilare il Quadro RR relativo ai contributi previdenziali, all'interno del modello "Redditi 2022-PF". Seguendo l'annuale avviso dell'ente di previdenza (ora nella circ. 66/22), si possono calcolare gli importi dei contributi dovuti dalle categorie autonome, e da versare come saldo e acconti entro giovedì 30 giugno, salvo proroga al 20 luglio come richiesto dal Consiglio dei commercialisti, oppure entro il 22 agosto 2022 con una maggiorazione dello 0,40%. L'Inps richiama l'attenzione su diverse novità intervenute nel corso del 2021 che incidono ora sui consueti criteri di calcolo dei contributi: per gli artigiani e i commercianti - come chiarito dal ministero del Lavoro - gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali e senza la prestazione di un'attività lavorativa, non rientrano nel reddito imponibile per i contributi previdenziali. L'Inps conferma quindi che devono essere inclusi nel reddito d'impresa anche gli eventuali utili da srl denunciati col modello "Redditi SC" (società di capitali), e che tali redditi si escludono solo quando non sono accompagnati da una prestazione lavorativa; i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro come autonomi sono obbligati a compilare il Quadro RR, fermo restando il diverso trattamento previdenziale in vigore per le cooperative; i contribuenti cui l'Inps ha concesso tramite il Cassetto previdenziale l'esonero contributivo della legge 178/2020 devono versare con un F24 l'eventuale differenza che risulta, al netto degli acconti, tra i contributi calcolati nel quadro RR e l'importo dell'esonero già riconosciuto; i professionisti iscritti alla Gestione Separata devono calcolare il contributo previdenziale per l'anno 2021 nella misura del 24% se sono soggetti anche a un'altra previdenza obbligatoria, invece con l'aliquota del 25,98% (percentuale così corretta dal msg Inps 2413/22 in seguito ad una prima erronea indicazione) se sono assicurati unici.