Agli imprenditori agricoli professionali (Iap) ed ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri l'Inps sta inviando con posta prioritaria quattro modelli F24 per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2005. La stagione dei versamenti in agricoltura inizia con la prima rata che, solo per quest'anno, scade il prossimo 18 luglio. Il calcolo dei contributi utili per la pensione parte da un «reddito medio convenzionale», stabilito da un decreto ministeriale in 43,96 euro a giornata per l'anno 2005, rapportato poi alle quattro fasce di classificazione delle aziende agricole e ad altre variabili (lavoratori con meno di 21 anni di età, oltre i 65 anni ecc.). Ai contributi pensionistici vanno aggiunti il contributo per maternità, la quota infortuni dell'Inail (si conclude quest'anno la serie degli aumenti iniziati dall'anno 2000) e il recupero di un'addizionale Inail per la copertura del danno biologico.
In particolare - precisa l'Inps - gli imprenditori agricoli professionali soggetti ai versamenti in corso, sono ancora quelli individuati in base alle norme anteriori al recente decreto legislativo n. 101/2005, entrato in vigore il 30 giugno scorso, che ha modificato la disciplina sull'imprenditore professionale e la società agricola.
In base al nuovo decreto, possono assumere la qualifica di Iap, anche i soci di società di persone e cooperative, incluse le cooperative di lavoro, che abbiano conoscenze e competenze professionali ed impieghino adeguati tempi di lavoro e reddito. Per le società di capitali, è valida la normale attività svolta dall'amministratore per l'assunzione della qualifica.
Si allarga inoltre il quadro delle agevolazioni nel settore. All'imprenditore agricolo persona fisica, se iscritto all'Inps nella specifica gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute tutte le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie attualmente in vigore per i coltivatori diretti.
Il decreto infine allarga le porte per favorire la qualificazione del settore. Anche le persone fisiche e le società che non sono in possesso dei requisiti professionali possono presentare istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente, purché si siano iscritti all'apposita gestione dell'Inps. Gli interessati hanno tempo ventiquattro mesi dalla richiesta di riconoscimento per perfezionare gli ulteriori requisiti.
Enti ecclesiastici. Nella nuova disciplina dell'imprenditore agricolo non compare un'osservazione formulata dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Nell'esprimere parere favorevole al testo del decreto la Commissione aveva ritenuto opportuno inserire la seguente disposizione in favore degli enti religiosi proprietari di terreni o di aziende agricole: «Gli enti ecclesiastici che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile sono equiparati all'imprenditore agricolo professionale».