Regole più flessibili sono a disposizione dei lavoratori e delle aziende per le attività a breve durata e per i contratti a tempo determinato. Un decreto del 2001, n. 368, ha superato le precedenti norme sui lavori a termine, assegnando pari validità tra questi contratti e quelli a tempo indeterminato. La nuova disciplina riceve ora conferma dal Ministero del lavoro (circ. n. 42/02, prossimamente sulla G.u.) con ulteriori precisazioni sulla materia. Il contratto a termine deve essere giustificato da ragioni tecniche, produttive, organizzative o dalla sostituzione di altri dipendenti. Nessuna giustificazione è richiesta invece per le attività del settore aereo e dei servizi aeroportuali, per il turismo e i pubblici esercizi, per la permanenza in servizio di pensionati di anzianità, per l'assunzione di dirigenti, di lavoratori in mobilità o di lavoratori invalidi. è essenziale in ogni caso che il termine finale del rapporto sia chiaramente desumibile dal contratto, copia del quale deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall'assunzione. A tutela degli interessi del lavoratore è indicato anche un limite alla durata dei contratti a termine (3 mesi per le assunzioni temporanee, 2 anni per i pensionati di anzianità) ma prorogabili. Non prorogabile invece il termine per i lavori occasionali (12 giorni), per i contratti a breve durata (fino a 7 mesi), per i lavoratori in mobilità (12 mesi), per i dirigenti (5 anni). Se si intende proseguire il rapporto di breve lavoro, il ministero consiglia la proroga (anche più volte, ma non superando complessivamente 3 anni), la prosecuzione oltre il termine (la legge riconosce un
periodo di tolleranza
fino a 20/30 giorni durante i quali è dovuta una maggiorazione sulla retribuzione per ogni giornata aggiuntiva), il rinnovo (una facoltà senza limiti ma col rispetto del periodo di tolleranza). Violando queste regole viene automaticamente riconosciuto al lavoratore il contratto a tempo indeterminato.Trattamenti di disoccupazione. Le statistiche Inps registrano un calo delle indennità di disoccupazione ma con un'eccezione di quelle con
requisiti ridotti , un andamento dovuto alla maggiore diffusione di lavori precari e alla flessibilità del mercato del lavoro. I numeri dimostrano l'insufficienza delle attuali misure per quanti perdono il lavoro e non riescono a raggiungere i vari sussidi Inps. Con l'imminente riforma dei trattamenti di disoccupazione l'indennità ordinaria potrebbe passare dal 40% al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi di disoccupazione, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% ancora per 3 mesi. Al contrario, nessun sussidio per chi rifiuta un'offerta di formazione o un nuovo posto di lavoro o viene scoperto a lavorare in nero.