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Confermato il "conto Inps" in convento

Vittorio Spinelli giovedì 3 giugno 2021
Riappare di quando in quando nelle cronache la riscossione fraudolenta di pensioni intestate a persone decedute. Tuttavia i furbi, talvolta insospettabili, la fanno franca solo per qualche tempo. I controlli dell'Inps, grazie all'incrocio delle banche dati e con la collaborazione delle forze di polizia, scoprono sempre gli imbrogli e le eventuali complicità nel reato. Da molti anni l'Istituto di previdenza si è cautelato adottando regole stringenti qualora il pensionato chieda di riscuotere la rata mensile delegando una persona di fiducia. Per contenere gli abusi, ha stabilito che il delegato non può essere titolare per più di due deleghe, oltre a dover accertare ogni anno l'esistenza in vita del delegante. Da questa limitazione ha esentato coloro che, per dovere d'ufficio, riscuotono pensioni e assegni per conto di ricoverati in case di cura o di residenze per anziani e per i pensionati che vivono in comunità religiose. Il rischio delle frodi si annida ora più di frequente nei pagamenti con accredito in banca o alla posta. L'Inps richiede che il conto di pagamento della pensione/assegno sociale deve essere obbligatoriamente intestato o cointestato al titolare. Anche per questa modalità viene consentito, in via eccezionale, che il pagamento possa avvenire su un conto non intestato al beneficiario. Si tratta dei casi di pensionati che dimorano presso le congregazioni religiose e altri enti di vita comunitaria, come le case circondariali. Per queste situazioni, l'accredito su conto "neutro" può avvenire a condizione che il titolare dell'assegno e il rappresentante dell'ente (o un suo delegato) intestatario del conto sottoscrivano congiuntamente (modulo Inps AP146) un mandato irrevocabile alla banca di restituire all'Inps le eventuali somme accreditate sul conto dopo il decesso del pensionato e per ogni altra causa di estinzione del diritto all'accredito. A sua volta la banca accetta il mandato e lo invia all'Inps che provvede a validare l'operazione e a registrarla negli archivi informatici. Secondo una sentenza della Cassazione (sez. penale del 12 maggio) non spetta al cointestatario del conto comunicare all'Inps il decesso del pensionato. L'obbligo di queste comunicazioni incombe sui Comuni (legge 289/2002) e sui medici necrosco-pici (legge 190/2014), esonerando di fatto i privati cittadini.