Particolarmente costoso - più che altre sanatorie in passato - l'attuale condono per gli extracomunitari in nero si distingue anche per la sua singolare complessità, come testimoniano i numerosi quesiti posti da privati, da associazioni e da patronati. Ai non pochi requisiti introdotti dal decreto 109 del 16 luglio scorso, sono stati aggiunte varie "precisazioni" e "chiarimenti", sicuramente doverosi, che non rendono semplice l'adesione alla sanatoria, in particolare per le famiglie interessate a regolarizzare la colf o la badante straniera.A conferma delle difficoltà intrinseche all'operazione in corso (il tempo a disposizione per aderire termina a mezzanotte del prossimo 15 ottobre), a tutto il primo ottobre risultano registrate dal sistema informatico del Ministero dell'Interno 52mila domande, molto poche su un complesso inizialmente stimato fino a 300mila interessati. Di queste, la categoria più corposa è rappresentata dal lavoro domestico, con 27mila richieste per regolarizzare le colf e 11mila per le badanti assegnate a persone autosufficienti e non.Nel profluvio di chiarimenti spuntati nel breve periodo messo a disposizione delle famiglie e degli altri datori di lavoro, si contano tre interventi del ministero dell'Interno (l'ultimo dei quali datato 4 ottobre) e altri tre dell'Inps. Accanto a questi sono intervenuti anche l'Inail (circolare n. 48 del 2 ottobre) e l'Agenzia delle Entrate. Scade poi domani il contemporaneo versamento all'Inps dei contributi domestici relativi al trimestre luglio-settembre, nel quale devono essere comprese anche le ferie estive.
Enti religiosi. La sanatoria richiede che il lavoratore straniero debba dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011. È ritenuta valida in proposito anche la documentazione rilasciata da strutture religiose (Caritas, ecc.) autorizzate all'accoglienza e al ricovero di immigrati.Inoltre, gli enti religiosi possono rientrare fra i datori di lavoro direttamente interessati al condono. Non si può escludere, infatti, che, in linea di principio, vi possano essere eventuali casi di irregolarità. Si tratta delle comunità religiose (seminari, conventi ecc.), delle case famiglia e delle strutture di recupero o di assistenza a disabili. Pur non essendo persone fisiche, questi enti si configurano come comunità stabili di vita comune, senza fini di lucro, e sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo la famiglia delle persone che ne fanno parte. In queste strutture i lavoratori impiegati, in regola o non in regola, svolgono prestazioni che corrispondono ai servizi domestici caratteristici della vita familiare, indipendentemente dalle dimensioni della struttura e dal numero degli ospiti assistiti.Inoltre, l'assenza di fini di lucro pone gli enti religiosi al riparo dal certificare il requisito reddituale minimo che la legge richiede a quanti, famiglie o aziende, intendono utilizzare il condono.