Collaboratori, votazioni in corso
Agli iscritti alla gestione l'Inps ha inviato una lettera ed il certificato elettorale che consente di poter accedere alle votazioni. Chi non ha ricevuto la lettera oppure ritiene di aver maturato i requisiti, può comunque presentarsi al seggio con documenti che comprovino il diritto di voto.
L'elezione diretta dei propri amministratori, offerta ai 3 milioni di collaboratori iscritti, è indubbiamente un fatto di democrazia, ma allo stesso tempo molto costoso e complesso nella realizzazione. Anche l'Inps ritiene necessaria una modifica legislativa per rendere più agile ed economicamente vantaggiosa la nomina del Comitato amministratore; ad esempio, adottando la designazione dei componenti da parte dei sindacati più rappresentativi, come avviene per le altre gestioni previdenziali.
Nel corso della consiliatura del nuovo Comitato vedrà la luce la riforma pensionistica che ritocca il requisito per la pensione di vecchiaia dei collaboratori. A partire dall'anno 2008 l'età pensionabile sarà rigida, differenziata in 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. L'attuale età flessibile, dai 57 ai 65 anni per tutti, avrà termine nell'anno 2007. Potrà essere conveniente, per chi nel frattempo avrà maturato il
requisito contributivo minimo (5 anni), chiedere la pensione entro il 2007, onde evitare di dover raggiungere l'età più alta. Si tratta delle donne nate negli anni 1949 e 1950 e degli uomini nati tra il 1944 e il 1950. Gli iscritti alla gestione separata restano in ogni caso privi del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di malattia e di un trattamento di pensione proporzionato al necessario sostentamento nell'età della vecchiaia.
Professionisti. I contributi alla gestione dovuti dai professionisti senza cassa di previdenza vengono pagati con il meccanismo degli acconti e dei saldi negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef. Il prossimo 30 novembre scade pertanto il termine per versare il 2° acconto, nella misura del 40%, dell'importo contributivo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione Irpef relativa all'anno precedente. Le somme versate in eccedenza possono essere utilizzate come versamenti a titolo di acconto per l'anno successivo o rimborsate a richiesta del professionista.