In tema di previdenza in caso di malattia del lavoratore, non poche novità sono sparse nelle mille pieghe della legge finanziaria. In prima fila, si segnala il riconoscimento dell'indennità Inps per malattia ai lavoratori a progetto e categorie assimilate (professionisti senza cassa ecc).
L'indennità spetta per un periodo che può durare da un minimo di 20 giorni nell'anno solare fino ad un sesto della durata complessiva del rapporto di collaborazione. Sono esclusi però gli eventi morbosi di durata fino a 3 giorni. Per certificare lo stato di malattia si applicano le normali disposizioni per le visite domiciliari e le fasce orarie di reperibilità (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi). L'interessato dovrà avere un accredito contributivo iniziale di almeno tre mensilità e possedere un reddito non superiore al 70% del massimale su cui si versano i contributi all'Inps.
La nuova indennità completa il quadro dell'assistenza malattia ai collaboratori, insieme all'indennità di degenza ospedaliera. A questa la legge fa riferimento per calcolare il sussidio da pagare ai collaboratori ammalati. L'indennità è pari rispettivamente al 4%, al 6%, all'8% del massimale contributivo quando risultano versati contributi per 4 mensilità, oppure da 5 a 8 mesi, oppure da 9 a 12 mesi. Fin qui è quanto si ricava dalla legge finanzia-ria, ma l'Inps non è ancora in grado di tradurre le percentuali di legge negli importi effettivi dell'indennità per il 2007. L'Istituto è in attesa di ricevere dati ufficiali dell'Istat dai quali poter ricavare i nuovi importi. In caso di degenza ospedaliera resta sempre fermo il limite massimo di 180 giorni in-dennizzati nel corso dell'anno solare. Una completa assistenza economica di malattia riconosciuta in via legislativa ai collaboratori apre la strada ad un vantaggio accessorio, come già avviene per il lavoratori dipendenti. Ciò che è stabilito dalla legge è solo il gradino più basso dei diritti del lavoratore. Nulla impedisce che il contratto con cui si instaura una collaborazione preveda a favore dello stesso collaboratore clausole più favorevoli in caso di malattia.
Apprendisti. L'indennità giornaliera è riconosciuta anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, applicando le regole in vigore per i lavoratori dipendenti. In parallelo, dovrà essere versato un contributo ad hoc, ma indennità e contributi sono tuttavia subordinati all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, decreto che dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni.
Soggiorni estivi. Tutela della salute presso l'Enam, l'ente nazionale di assistenza magi-strale: sono a disposizione degli iscritti in servizio e pensionati, dirigenti scolastici ed in-segnanti (compresi i docenti di religione), soggiorni estivi presso case di soggiorno e strutture convenzionate. Le richieste vanno inviate direttamente all'ente, improrogabilmente entro il prossimo 12 febbraio.