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Colf e badanti, vacanze con l'Inps

Vittorio Spinelli martedì 6 luglio 2021
Ferie estive irrinunciabili per le 920 mila colf e badanti che, secondo le più recenti registrazioni dell'Inps, risultano assicurate con un regolare contratto di lavoro accompagnato dai contributi pensionistici. Alle lavoratrici domestiche spettano ogni anno 26 giorni di ferie (in genere due settimane tra giugno e settembre) ma in ogni caso da concordare per tener conto delle esigenze della famiglia presso cui lavorano. Soltanto le colf e le ba-danti extracomunitarie possono saltare le ferie annuali e cumularle con quelle dell'anno successivo, per favorire un rientro temporaneo nel Paese di provenienza.

Chiaro il diritto ai riposi, ma non mancano le complicazioni. La realtà presenta una situazione alquanto diffusa, come quella della colf che lascia il servizio senza possibilità di utilizzare le ferie maturate. Preso atto della fine del rapporto di lavoro, come comportarsi con i versamenti all'Inps?
Lo stesso Istituto di previdenza ha risolto da poco questo dubbio, ri-chiamando sia l'attuale Contratto nazionale per il lavoro domestico sia al-cune ripetute pronunce della Corte di Cassazione. Le ferie infatti non pos-sono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla ces-sazione del rapporto di lavoro. Essendo il riposo un diritto irrinunciabile della colf e di tutti i lavoratori, quanto viene liquidato (monetizzato) a ti-tolo di ferie non godute ha natura retributiva, essendo strettamente riferito al rapporto di lavoro.
Sulle ferie maturate e non godute – precisa l'ente – sono quindi dovuti i normali contributi insieme a quelli relativi all'ultimo periodo lavorato. Questi versamenti rientrano nel trimestre contributivo dell'ultima paga.
Il preavviso. A un disaccordo totale con la lavoratrice si aggiunge talvolta la mancanza del preavviso che precede la fine del rapporto giuridico. Anche qui sono dovuti i contributi Inps sull'indennità che sostituisce il preavviso e che vanno però aggiunti dopo l'ultimo periodo di paga. Infatti poiché il normale preavviso sarebbe stato retribuito prima della fine del rapporto, i contributi sull'indennità sostitutiva vanno riferiti a giorni successivi alla reale conclusione del servizio. Di qui la necessità di scaricare dal Portale Inps due diversi Avvisi PagoPa per i contributi, uno relativo alla paga e alle ferie, il secondo all'indennità sul mancato preavviso.