Continua a far discutere la prossima riforma delle pensioni, obbligatoriamente tesa ad inasprire i requisiti per accedere al pensionamento. Motivo tendenziale della riforma è l'allungamento dell'età pensionabile, un tema che coinvolge anche i sistemi previdenziali di diversi paesi europei. Ma i ministri di culto, cattolici e non, "hanno già dato".
Dall'ormai lontano 2000 è in vigore la nuova regola del Fondo Clero che prevede il possesso di almeno 68 anni d'età per ottenere la pensione sacerdotale (ancora a 65 anni in un caso eccezionale). Il requisito contributivo parte invece da un minimo di 20 anni di versamenti, così come nel 1992 stabilì per la generalità dei lavoratori dipendenti la riforma Amato. E come allora si decise di non infierire elevando in un solo giorno il minimo da 15 a 20 anni, così anche per il Fondo clero la legge 488/1999, art. 42, ha previsto un'elevazione graduale del requisito minimo, che, da allora, continua a salire di un anno ogni 18 mesi.
Il prossimo 1° luglio scatterà pertanto uno dei previsti aumenti, a 14 anni di contributi, secondo la scansione temporale programmata. Le pensioni che avranno la decorrenza compresa tra luglio 2004 e dicembre 2005 saranno pertanto liquidate sulla base di un'anzianità minima di 14 anni di contribuzione nel Fondo Clero. A partire dal 1° gennaio 2006 saranno invece richiesti almeno 15 anni e così via fino a raggiungere il tetto di 20 anni, limite comune in tutto il sistema previdenziale. Per i sacerdoti interessati a presentare domanda di pensione di vecchiaia entro il corrente mese (e quindi con la prima rata da luglio 2004) è ancora valido il minimo di 13 anni di versamenti. L'aumento contributivo è affiancato tuttavia da due eccezioni, allo scopo di salvaguardare alcune categorie di iscritti al Fondo, che altrimenti risulterebbero gravemente danneggiati:
a) i sacerdoti che al 31 dicembre 1999 erano in possesso di almeno uno dei vecchi requisiti di età e di contribuzione (65 di età e 10 di contributi). Gli uffici Inps richiedono invece l'uno e l'altro insieme, ma si tratta di una forzatura, alla quale è opportuno resistere con ricorso amministrativo.
b) gli iscritti al Fondo che hanno chiesto di proseguire volontariamente entro il 30 novembre 1999, anche se non hanno mai effettuato alcun versamento. Costoro osservano il vecchio requisito minimo di 10 anni di contributi, ma devono rispettare il nuovo requisito dell'età. L'eccezione si applica, in concreto, agli ex sacerdoti ma è valida anche per i sacerdoti missionari all'estero in anni anteriori al 2000 che richiesero la prosecuzione volontaria. E' ininfluente, per i missionari, l'insorgere dell'obbligo contributivo imposto dalla riforma a partire dal 1° gennaio 2000.
A tutte le pensioni del Fondo, senza alcuna distinzione, spettano le maggiorazioni per gli anni oltre il minimo di contributi. Il numero delle maggiorazioni viene calcolato sul minimo contributivo in vigore al tempo della domanda.