Occorre risalire all'ormai lontano 24 luglio 2003 per ritrovare sulla Gazzetta Ufficiale la legge 186 che segna l'avvio del nuovo inquadramento riservato ai docenti di religione (Idr), inseriti in speciali ruoli regionali e con il trattamento giuridico ed economico stabilito dal Testo unico 297/1994 per il personale delle scuole di ogni ordine e grado.
Nel corso degli anni è fiorita una serie di sentenze, dai primi gradini amministrativi fino alla Corte Costituzionale, sui requisiti di ammissione ai nuovi ruoli regionali e sulla loro stessa legittimità. I diversi giudizi della magistratura, a volte escludendo l'insegnamento della religione, altre volte accogliendo, confermano in ogni caso la specialità e la validità del nuovo impianto giuridico.
Lo si nota nelle più recenti decisioni del Consiglio di Stato.
La n. 116/2007 prende atto che con la legge 186 è stata introdotta un'area giuridica particolare, tale che, in caso di partecipazione a concorsi per soli titoli, l'insegnamento della religione non può essere riferito né ad un ruolo ordinario né ad una classe di concorso. La docenza di religione non può essere pertanto valutata per l'attribuzione di un punteggio corrispondente oppure per l'individuazione della fascia di inserimento.
Lo stesso vale per l'ammissione alla sessione riservata di esami per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali. L'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione non può includere l'insegnamento della religione, come pure altri particolari tipi di insegnamento (corsi popolari, istituti sperimentali, attività pratiche ecc.), perché è escluso dalla specialità della posizione dei docenti di religione (sent. n. 5686/2006). Il mancato riconoscimento, in alcuni casi, della docenza di religione non impedisce tuttavia alla categoria, come in occasione di un recente convegno sindacale tenuto a Milano, di premere per ottenere il riconoscimento in graduatoria del punteggio per ulteriori titoli eventualmente acquisiti.
Su tutte le sentenze spicca sempre l'ultima decisione della Corte Costituzionale dello scorso luglio che, in risposta al Tar della Puglia, ha confermato che l'accesso al nuovo ruolo è riservato esclusivamente agli Idr che hanno già prestato servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni. Secondo la Corte si tratta di un requisito legittimo, tenendo conto, nel contesto generale, del carattere eccezionale di questa normativa.
Docenti part time. A partire da quest'anno alla eventuale docenza part time sono ammessi anche i docenti di religione. Il termine di presentazione delle richieste scade oggi. Il trattamento economico per l'insegnamento part time è proporzionato alle prestazioni lavorative, escludendo le attività aggiuntive, salvo disposizioni contrattuali. Chi desidera svolgere attività extrascolastiche, compatibili con gli obblighi di servizio, deve comunicarlo al dirigente scolastico entro 15 giorni.