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Causa di servizio, gli ultimi risarcimenti per il settore pubblico

Vittorio Spinelli giovedì 2 luglio 2015
Spetta ai pubblici dipendenti, in caso di grave infermità per motivi di servizio, una "pensione di privilegio" come risarcimento per il danno, cioè per la menomazione della integrità fisica subita dalla persona durante l'attività svolta per il pubblico interesse. La causa di servizio per le infermità o per le lesioni (es. grave caduta nei locali di lavoro, infortunio in itinere, malattia contagiosa ecc.) è stata da sempre motivo di garanzie per i lavoratori del settore pubblico. In alcuni casi ne hanno usufruito anche ecclesiastici a servizio nelle scuole, negli ospedali ecc. Questa tutela della previdenza è limitata ad un periodo non oltre cinque anni dalla cessazione dal servizio. Un arco di tempo ritenuto equo, per rilevare anche a distanza gli effetti dell'infermità subita, e sufficiente al lavoratore per chiedere di essere ammesso al trattamento privilegiato. Solo per il Parkinson il periodo di osservazione è prolungato a dieci anni.Questa procedura è stata però censurata dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza 49/2015. La Consulta ha aperto la strada ai risarcimenti anche quando la malattia si manifesti oltre i cinque anni dalla cessazione dal servizio. Le domande per la pensione di privilegio sono quindi ammesse anche se è trascorso il quinquennio, ma l'Inps-ex Inpdap ha precisato (msg n. 2887/2015) che tali richieste sono consentite non oltre cinque anni dalla manifestazione dell'infermità. Docenti di religione e cappellani, interessati al risarcimento, possono reiterare ora anche vecchie domande respinte, che verranno riprese in esame – aggiunge l'ente di previdenza – purché presentate entro cinque anni dalla manifestazione della malattia.Una soluzione perfetta e nell'interesse dei dipendenti, se non fosse che la riforma Fornero ha abrogato la stessa previsione di una pensione di privilegio. Restano in piedi tuttavia le pratiche ancora valide ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale. Più esattamente, l'Inps indica che sono ancora ammesse le domande per l'accertamento della dipendenza dalla causa di servizio solo se relative a rapporti di lavoro cessati entro la data del 4 dicembre 2011 (legge 214/2011). Per i dipendenti iscritti alla ex Cassa enti locali il trattamento pensionistico di privilegio decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio. Solo per gli statali, se la domanda è prodotta dopo due anni dal collocamento a riposo, il pagamento inizia a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda. Il "privilegio" è indipendente dall'anzianità di servizio ed ha carattere di vitalizio personale.