Cassa forense, novità su sospensioni ed esoneri dai contributi
Contributi minimi. La quarta e ultima rata dei contributi minimi per il 2014 è sospesa per tutti i professionisti per i quali l'anno 2014 si colloca tra i primi nove anni di iscrizione. Si tratta quindi degli avvocati iscritti durante il periodo 2006-2014. La sospensione durerà non oltre il prossimo 31 dicembre, in attesa che i contributi minimi siano ricalcolati dalla stessa Cassa. La regolarizzazione sarà comunicata direttamente ai singoli interessati. Eventuali importi che risulteranno a credito potranno essere compensati, una volta conosciuti i redditi dell'iscritto in occasione della presentazione del modello 5/2015, relativo alla comunicazione dei dati reddituali definitivi 2014 e ai contributi dovuti in autoliquidazione. Ricorda ancora la Cassa che deve essere trasmesso entro questo settembre il modello 5/2014 relativo ai redditi 2013.
Esoneri. Gli avvocati che, per motivi reddituali, sono interessati all'esonero temporaneo dai contributi minimi soggettivo e integrativo possono richiederlo ogni anno alla Cassa entro il 30 settembre, esclusivamente on line, e limitatamente a un anno solare. L'esonero non interrompe la continuità del periodo di anzianità ai fini previdenziali. L'esenzione dai versamenti è concessa tuttavia una sola volta nel corso di tutto il periodo di iscrizione alla Cassa, eccettuati i casi di maternità e adozione. Gli esoneri sono in ogni caso subordinati all'approvazione della Giunta esecutiva.
Nuovi iscritti. L'iscrizione obbligatoria alla Cassa forense anche per i professionisti iscritti soltanto all'Albo è operativa dal 21 agosto 2014, giorno di entrata in vigore del nuovo Regolamento. La Cassa sta ora acquisendo dagli Ordini provinciali l'elenco degli iscritti. Nel mese di novembre gli avvocati non iscritti alla Cassa riceveranno la comunicazione di iscrizione d'ufficio deliberata dalla Giunta esecutiva. A questa, gli interessati potranno opporre l'eventuale cancellazione dall'Albo da effettuarsi entro 90 giorni. In via transitoria, ai nuovi iscritti è consentito chiedere, entro sei mesi, una retrodatazione relativa ai periodi di iscrizione e per gli ultraquarantenni la possibilità di versare anche per gli anni di praticantato versando il doppio dei contributi minimi, potendo così maturare una pensione di invalidità come se l'iscrizione fosse avvenuta prima dei 40 anni.