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Cassa forense, novità su sospensioni ed esoneri dai contributi

martedì 23 settembre 2014
Novità previdenziali per gli avvocati iscritti alla Cassa Forense, interessati  in questo mese al versamento dei contributi minimi. A pochi giorni dalla  scadenza del 30 settembre, la Cassa ha diramato nuove istruzioni operative  in applicazione delle recenti modifiche apportate al Regolamento di previdenza. 
Contributi minimi. La quarta e ultima rata dei contributi minimi per il  2014 è sospesa per tutti i professionisti per i quali l'anno 2014 si colloca  tra i primi nove anni di iscrizione. Si tratta quindi degli avvocati iscritti  durante il periodo 2006-2014. La sospensione durerà non oltre il prossimo  31 dicembre, in attesa che i contributi minimi siano ricalcolati dalla  stessa Cassa. La regolarizzazione sarà comunicata direttamente ai singoli  interessati. Eventuali importi che risulteranno a credito potranno essere  compensati, una volta conosciuti i redditi dell'iscritto in occasione della  presentazione del modello 5/2015, relativo alla comunicazione dei dati  reddituali definitivi 2014 e ai contributi dovuti in autoliquidazione.  Ricorda ancora la Cassa che deve essere trasmesso entro questo settembre  il modello 5/2014 relativo ai redditi 2013. 
Esoneri. Gli avvocati che,  per motivi reddituali, sono interessati all'esonero temporaneo dai contributi  minimi soggettivo e integrativo possono richiederlo ogni anno alla Cassa  entro il 30 settembre, esclusivamente on line, e limitatamente a un anno  solare. L'esonero non interrompe la continuità del periodo di anzianità  ai fini previdenziali. L'esenzione dai versamenti è concessa tuttavia una  sola volta nel corso di tutto il periodo di iscrizione alla Cassa, eccettuati  i casi di maternità e adozione. Gli esoneri sono in ogni caso subordinati  all'approvazione della Giunta esecutiva.
Nuovi iscritti. L'iscrizione  obbligatoria alla Cassa forense anche per i professionisti iscritti soltanto  all'Albo è operativa dal 21 agosto 2014, giorno di entrata in vigore del  nuovo Regolamento. La Cassa sta ora acquisendo dagli Ordini provinciali  l'elenco degli iscritti. Nel mese di novembre gli avvocati non iscritti  alla Cassa riceveranno la comunicazione di iscrizione d'ufficio deliberata  dalla Giunta esecutiva. A questa, gli interessati potranno opporre l'eventuale  cancellazione dall'Albo da effettuarsi entro 90 giorni. In via transitoria,  ai nuovi iscritti è consentito chiedere, entro sei mesi, una retrodatazione  relativa ai periodi di iscrizione e per gli ultraquarantenni la possibilità  di versare anche per gli anni di praticantato versando il doppio dei contributi  minimi, potendo così maturare una pensione di invalidità come se l'iscrizione  fosse avvenuta prima dei 40 anni.