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Cappellani, avanti con gli accordi

Vittorio Spinelli giovedì 17 dicembre 2009
Cappellani ospedalieri sotto i riflettori dell'opinione pubblica del Veneto. La Regione ha siglato, il 24 novembre scorso, un accordo con la Provincia ecclesiastica veneta per regolare l'assistenza religiosa nelle strutture sanitarie pubbliche. L'accordo intende garantire il diritto del malato ad una cura integrale della sua persona e, per completezza, fa riferimento anche alla posizione giuridica dei cappellani incaricati dell'assistenza agli ammalati.
Paradossalmente, il provvedimento regionale ha suscitato critiche e perplessità su pretesi favoritismi alla religione cattolica. In realtà, l'intesa con le diocesi venete non offre alcuna protezione speciale, essendo analoga alle intese per l'assistenza religiosa agli ammalati già in vigore in Emilia Romagna (sin dal 1989), Sardegna, Campania, Piemonte, Toscana, Sicilia, Umbria, Lazio, Puglia, Provincia autonoma di Trento e, da ultimo, nella Lombardia dal 2005.
L'accordo del Veneto attribuisce ai cappellani ospedalieri ("assistenti religiosi cattolici") una posizione definita nei ruoli organici dell'organizzazione sanitaria, superando le situazioni di provvisorietà e di incertezze (contratti in convenzione, contratti co.co.co. ecc.) assunte da singole Asl. In particolare, i cappellani, sacerdoti diocesani o religiosi, sono designati nominativamente dal rispettivo Ordinario diocesano, per essere poi inquadrati come dipendenti presso la relativa Asl, applicando il contratto collettivo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale. Di fatto, al cappellano ospedaliero spetta lo stesso inquadramento contrattuale di un infermiere, con una retribuzione mensile di 1.500 euro lordi e relativi contributi previdenziali, a fronte di una reperibilità assoluta, 24 ore su 24. Opportuna quindi l'assegnazione di un alloggio adeguatamente arredato all'interno dell'ospedale ed il servizio di mensa comune. Nel caso di svolgimento del servizio in regime di convenzione, come collaborazione coordinata e continuativa, il compenso è rapportato a quello previsto per l'impegno garantito.
Impiego pubblico. Col rapporto di pubblico impiego un cappellano ospedaliero appartenente ad un ordine religioso usufruisce, come tutti, dello stipendio e della previdenza. Tuttavia, ferma restando la copertura assicurativa a favore del cappellano, che è obbligatoria e personale a tutti gli effetti, il trattamento retributivo confluisce all'Ordine di appartenenza per effetto del voto di povertà dell'interessato. Le provvidenze economiche di vario tipo (ferie non godute, indennità di fine servizio ecc.) non corrisposte correttamente dalla amministrazione sanitaria devono essere impugnate direttamente e tempestivamente dal cappellano religioso. Il Tar dell'Abruzzo (sent. 77/2006) ha giudicato non ammissibile la pretesa dell'Ordine di ottenere le competenze economiche non corrisposte al cappellano, benché lo stesso Ordine fosse stato nominato erede universale del religioso nel frattempo deceduto.