Bulgari e romeni senza barriere
Tuttavia solo domani, con i fuochi di San Silvestro, cadrà l'ultimo ostacolo alla libera presenza in Italia degli immigrati dalla Bulgaria e dalla Romania. Già dal 1° gennaio 2007 i due Paesi sono divenuti a pieno titolo membri dell'Unione europea, mentre l'anno precedente l'Italia aveva ratificato il relativo Trattato di adesione.
I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti ecc.) provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania hanno avuto immediato e libero accesso al mercato del lavoro italiano. L'occupazione dei lavoratori dipendenti è stata invece rallentata da un regime transitorio, stabilito inizialmente in un anno, cioè fino al dicembre 2007.
Durante il regime transitorio il pieno ingresso al lavoro dipendente è stato consentito solo in alcuni settori: agricolo, turistico e alberghiero, edile, metalmeccanico, marittimo e della pesca, lavoro domestico e di assistenza alla persona (colf e badanti), attività stagionali, posizioni dirigenziali ed altamente qualificati. In vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato, il regime transitorio è stato ancora prorogato per un anno e terminerà quindi do-mani 31 dicembre 2008.
Fino ad oggi, la presenza di lavoratori bulgari e romeni in settori di lavoro non liberalizzati (cioè diversi da quelli indicati) è stata soggetta al relativo nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione. Dal 1° gennaio 2009 il nulla osta non sarà più necessario.
Il pieno ingresso consentirà, in particolare, ai lavoratori dipendenti bulgari e romeni, di poter ottenere l'indennità di disoccupazione con le stesse regole dei lavoratori italiani, in qualsiasi settore lavorativo.
Piena parità anche per i benefici riconosciuti dalle leggi italiane come sostegno alla maternità ed alla paternità. Tra questi, l'assegno di maternità dello Stato (domanda da presentare all'Inps) e l'assegno di maternità del Comune (richiesta da presentare al Comune, salvo diverso accordo locale), alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, tra le quali il requisito della residenza in Italia.
Vale, in ogni caso, come principio di carattere generale per tutti i Paesi dell'Unione, comprese Romania e Bulgaria, il criterio per cui è possibile acquisire un diritto a prestazioni previdenziali (pensioni ecc.), pure se tale diritto si riferisce ad eventi verificatesi, relativamente ai due Paesi, prima del 1° gennaio 2007. Ovviamente la decorrenza di tale diritto e dei relativi effetti economici non può essere fissata in data anteriore al 1° gennaio 2007.