Da domani 154,94 euro in più vengono pagate dall'Inps sulla rata di dicembre. Sono il cosiddetto «importo aggiuntivo», pari al vecchio beneficio fiscale di 300 mila lire, che spetta, sull'ultimo pagamento dell'anno, a chi è titolare di una pensione che non supera il minimo (412,18 euro per il 2004, escludendo gli assegni familiari) e che si trova in particolari condizioni reddituali. Anche se finalizzato al sostegno dei pensionati più bisognosi, che secondo le ultime indagini vanno diminuendo in misura rilevante, questo bonus è soggetto a requisiti severi:
a) ammontare della pensione. Se la pensione annuale supera i 5.513,28 euro (compreso l'aumento al vecchio milione di lire) non spetta il beneficio. All'interno di questo tetto, i 155 euro spettano in misura intera se la pensione non supera i 5.358,34 euro; se invece supera questo importo, il bonus spetta in misura ridotta pari alla differenza tra l'importo effettivo e il tetto di 5.513,28 euro. Sono sempre esclusi da questi calcoli gli assegni familiari sulla pensione.
b) redditi familiari. Una volta superato il requisito dell'ammontare della pensione, il diritto ai 155 euro può essere ancora limitato dal livello dei redditi sia del pensionato sia del coniuge, soggetti all'Irpef per il 2004. Il titolare della pensione non deve superare un importo di 8.037,51 euro; se il titolare è coniugato, il reddito cumulato col coniuge non deve superare 16.075,02 euro. Per i pensionati coniugati occorre rispettare contemporaneamente i due livelli di reddito.
Poiché valgono i redditi dell'anno in corso, accertabili solo con la dichiarazione (730 o Unico) nell'anno successivo, il bonus è corrisposto a titolo provvisorio a tutti i pensionati al minimo, senza che questi ne facciano richiesta. L'Inps non ha ancora verificato il diritto dell'aumento per l'anno 2003. È quindi possibile che a seguito degli accertamenti dell'ente per il 2003 ed il 2004, in alcuni casi i 155 euro non spettino e debbano essere restituiti, in tutto o in parte. L'importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né per il diritto a prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Altri Enti. Qualora la pensione al minimo sia erogata da un ente di previdenza diverso dall'Inps, il pagamento dell'importo aggiuntivo sarà effettuato a cura di tale ente, individuato direttamente dal Casellario centrale dei pensionati, negli stessi termini e con le stesse modalità prima indicate.
Esclusi dal bonus. Sono esclusi dall'aumento gli invalidi civili, gli assegni sociali, le pensioni sociali, le rendite facoltative e le pensioni alle casalinghe, l'indennizzo ai commercianti per cessata attività, le pensioni e gli assegni degli enti creditizi pubblici, dei fondi bancari di sostegno (credito ordinario, credito cooperativo, credito delle esattorie) e dei dirigenti di azienda, le pensioni supplementari e le pensioni internazionali non tassate in Italia in base ad una convenzione contro la doppia imposizione fiscale.