Belle arti, pensionamenti al buio
È in gioco la completa autonomia contrattuale ed organica del settore artistico-musicale, dopo il suo distacco dal comparto della scuola, indicato dalla legge 508/99 sulla riforma delle istituzioni di alta cultura. I prossimi aumenti contrattuali, ancora da definire, incidono sulle scelte dei dipendenti interessati alla prossima tornata di pensionamenti, che avranno decorrenza unica dal 1° novembre 2010. Al buio quindi ogni possibile calcolo preventivo sull'importo della futura pensione.
Le nuove domande di pensionamento devono essere presentate all'Istituzione di appartenenza entro il prossimo 27 febbraio. Questa scadenza interessa diverse condizioni lavorative: a) il collocamento a riposo per aver compiuto 40 anni di servizio, b) le dimissioni volontarie, c) la trasformazione del rapporto di lavoro in part time e contestuale pensionamento, d) la revoca di analoghe richieste già fatte in precedenza.
Agli interessati è consentito anche il trattenimento in servizio previsto al verificarsi di condizioni diverse: a) richiesta di permanenza per due anni, da chi compie i 65 anni di età entro il prossimo 31 ottobre, ma che può essere accolta dall'amministrazione anche per un solo anno in più, b) dipendenti che, all'età prevista per il collocamento a riposo, non hanno raggiunto il minimo di 20 anni di contributi utili alla pensione, c) trattenimento per cinque anni, ma non oltre i 70 anni di età, per i dipendenti in servizio ad ottobre 1974, che all'età per il pensionamento non hanno raggiunto il massimo della pensione oppure il minimo della stessa. Anche per i trattenimenti la scadenza delle domande è il 27 febbraio.
La valutazione di tutte le richieste è di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni interessate che " sottolinea il ministero dell'Istruzione " «ne assume la relativa responsabilità».
Al personale Afam non si applica la facoltà dei dipendenti statali di essere esonerati dal servizio nel periodo tra i 35 e i 40 anni di anzianità contributiva, con diritto a metà oppure 70% dello stipendio. A tutto questo si aggiunge invece la facoltà di recesso unilaterale dell'Istituzione dal rapporto di lavoro con chi ha raggiunto un'anzianità contributiva di 40 anni.