Rubriche

Assunzione badanti, il reato dell'agenzia non ricade sulla famiglia

Vittorio Spinelli martedì 4 luglio 2017
Le famiglie che sono alla ricerca di una badante temporanea – situazione frequente non solo nei mesi estivi – possono utilizzare i servizi delle agenzie autorizzate alla "somministrazione" di personale per lavori domestici o per l'assistenza alle persone. Le agenzie, pur con un costo superiore, offrono l'assunzione più tempestiva della lavoratrice richiesta, individuabile peraltro tra personale già selezionato. Inoltre – vantaggio non da poco fra i tanti problemi familiari – l'agenzia provvede a tutta la gestione amministrativa per retribuzioni, Inps ed ogni altra formalità. In questi casi, le colf e badanti somministrate sono assicurate secondo le regole per le comuni lavoratrici dipendenti.
Anche il settore della somministrazione di lavoratori non è esente da società o cooperative ecc. che operano apparentemente secondo le regole, ma che sconfinano nel reato di inter-mediazione illecita di manodopera. Nell'illecito, e relative sanzioni, sono coinvolte necessa-riamente anche le famiglie che si sono rivolte all'agenzia, cooperativa ecc. non in regola.
Tuttavia, per ragioni di ordine pratico ma ancor più per giustizia, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha stabilito (nota 5167 del 21 giugno scorso) che le famiglie coinvolte in una intermediazione illecita per il servizio di assistenza alla persona, non sono punibili né soggette ad alcuna sanzione. Non si può pretendere infatti che, pur applicando la normale diligenza, la famiglia interessata debba verificare in partenza le varie condizioni richieste dalla legge alle agenzie di somministrazione, trattandosi di una attività le cui regole (e sanzioni) sono conformate essenzialmente ai soggetti del mondo produttivo e non alle realtà familiari.
Contributi Inps. Secondo appuntamento con i versamenti colf per il 2017. Entro lunedì 10 luglio devono essere versati, con i consueti bollettini Mav, i contributi domestici relativi al trimestre aprile-giugno 2017; ed esattamente per le ore lavorate nel periodo tra il 27 marzo ed il 24 giugno scorso. Gli importi da versare vanno calcolati sulla base delle tariffe contributive già utilizzate lo scorso aprile.
L'attuale versamento deve contenere anche i contributi per le ferie godute da colf e badanti nel mese di giugno. I giorni di ferie che spettano ad entrambe sono regolate dal libero accordo con la famiglia, all'interno di alcuni criteri stabiliti dal contratto nazionale di lavoro. Il contratto indica che la lavoratrice
ha diritto ad un riposo annuale per 26 giorni lavorativi, da godersi di norma nel periodo tra giugno e settembre ma compatibilmente con le esigenze familiari.