Assegni Fondo Clero: su l'importo minimo e le maggiorazioni
La maggiorazione sull'importo mensile, per ogni anno versato oltre il requisito minimo, sale da 5,79 a 5,85 euro. Con 40 anni di contributi più il requisito dell'età, il Fondo liquida quindi una rata di 624,41 euro mensili, soggetti alle ritenute fiscali. I nuovi importi sono comunque provvisori per tutto il 2018 e potranno essere ritoccati, in occasione del rinnovo delle pensioni del 2019, qualora il costo della vita nel corso del nuovo anno presenti variazioni di rilievo. A chiusura del 2017, sulla generalità degli assegni non spettano conguagli positivi a causa della precedente inflazione registrata con segno negativo. Questo, anzi, potrebbe obbligare l'Inps ad un modesto recupero sui pagamenti degli ultimi anni.
La rata più alta di 624 euro si riduce tuttavia a 418,35 euro (pari a due terzi della riscossione) qualora il sacerdote sia titolare, oltre la pensione sacerdotale, di un'altra pensione obbligatoria, in genere per l'insegnamento nelle scuole. Sono escluse da questa riduzione le pensioni supplementari e le prestazioni pensionistiche liquidate dalle Casse dei liberi professionisti. La trattenuta di un terzo è applicata dall'Inps d'ufficio, indipendentemente dalle condizioni di reddito del titolare o di altri particolari requisiti. Si tratta di una misura riduttiva, sconosciuta in tutto il pianeta della previdenza e di dubbia costituzionalità, che risale all'epoca della istituzione del Fondo Clero avvenuta in un clima di contrapposizioni ideologiche. Per legge il Fondo deve incamerare le rilevanti quote di decurtazione delle pensioni registrandole alla voce "entrate". Singolare paradosso, la gestione finisce così col finanziarsi con le sue stesse uscite.
Cumulo. Il traguardo dei 40 anni di contributi è ora facilitato dalla possibilità di utilizzare il nuovo cumulo gratuito con i contributi versati in qualsiasi altra previdenza obbligatoria (comprese le Casse professionali) negli anni precedenti l'ordinazione sacerdotale. Allo stesso modo ne beneficiano gli ex iscritti che possono sommare versamenti sia anteriori sia posteriori alla loro presenza nel Fondo. L'Inps tuttavia non si è ancora espresso in forma ufficiale sul diritto di qualsiasi assicurato (sia laico sia ecclesiastico) di poter cumulare anche i contributi versati nel Fondo, suscitando così, fino nei suoi stessi uffici, perplessità che non hanno fondamento.