Una sentenza in materia di omissione di contributi risolve un problema che attraversa le vicende previdenziali di molti sacerdoti. È stata discussa presso il tribunale di Bergamo (sent. n. 431/2013) «l'automaticità delle prestazioni», una garanzia del Codice civile, art. 2116, per i lavoratori che hanno perso contributi per omissione del datore di lavoro. In questi casi, grazie all'automaticità, l'Inps liquida la pensione come se i contributi fossero stati regolarmente registrati.La legge riserva l'automaticità solo ai lavoratori dipendenti come protezione dalle irregolarità di un terzo, il datore di lavoro. Nel corso degli anni lo scudo è stato esteso dalla Corte costituzionale ad alcune figure del lavoro autonomo. Di recente il problema si è posto anche per i collaboratori, ma ha trovato sempre molte opposizioni. Il giudice di Bergamo ha infranto questo tabù, sulla scorta di diverse considerazioni, applicabili anche ai sacerdoti assicurati al Fondo Clero.I sei motivi. L'applicazione dell'automaticità ai collaboratori - si legge nella sentenza - è dovuta per questi motivi: 1) il reddito da collaborazione è fiscalmente equiparato al reddito da lavoro dipendente, 2) il Codice esprime un principio di ordine generale, non limitabile al solo lavoro dipendente, 3) la Corte costituzionale conferma questo indirizzo (sent. 374/1997), 4) il Codice non prevede particolari esclusioni, che vanno invece previste esplicitamente dal legislatore, 5) l'esclusione dalla automaticità può costituire un trattamento anticostituzionale, 6) la direttiva comunitaria (dlg. 80/1992) stabilisce che le prestazioni Inps spettano anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati.Omissioni Inps. Il sistema dei versamenti dei sacerdoti non contempla omissioni a carico di altro soggetto obbligato. Tuttavia i sei motivi ricavabili dalla sentenza appaiono validi nei casi in cui si è sostanzialmente verificata una omissione di contributi nel Fondo clero. E questo è accaduto in tempi recenti, quando una negligente manutenzione dell'archivio cartaceo del Fondo, durata diversi anni, ha prodotto la perdita, la distruzione o l'illegibilità di molte schede individuali dei versamenti dei sacerdoti.I contributi del passato. Non essendo più documentati né oggi documentabili, non vengono riconosciuti dall'Inps, sebbene versati con certezza o dagli interessati o dalle Ragionerie provinciali durante il sistema della congrua. In questi casi il danno di omissione deve farsi risalire ad un soggetto terzo, cioè lo stesso Inps, con l'effetto di doversi estendere al clero l'automaticità come criterio di ordine generale.