È alle ultime battute l'approvazione della riforma del mercato del lavoro. I tempi parlamentari impongono un ok definitivo del Senato entro il prossimo 2 maggio. Fra le prime disposizioni della manovra, tese a favorire l'occupazione in entrata dei giovani, spicca una nuova disciplina sull'apprendistato.Una non voluta coincidenza con la nuova riforma porta in questi giorni alla ribalta una parte residua della legge Biagi sulla occupazione giovanile (n. 30/2003), che aveva rinnovato le caratteristiche del vecchio contratto di apprendistato. Le vicende politiche e legislative degli ultimi anni hanno condotto solo nel settembre scorso alla confezione di un "Testo unico dell'apprendistato" (decreto legislativo 167/2011), che ha avuto scarso rilievo mediatico ed è destinato ad essere scavalcato dalla riforma Fornero, salvo esiti imprevisti nelle votazioni parlamentari dei prossimi giorni.Il Testo unico assegna, in particolare, alle Regioni e alle Province autonome la stesura di una propria regolamentazione dei contratti di apprendistato (profili formativi, percorsi di formazione, ecc.) da definire entro il prossimo 25 aprile. Per il commercio, per gli studi professionali e le agenzie per il lavoro è già stata regolarmente definita la rispettiva disciplina. Per gli altri settori, dopo il 25 aprile, non sono più applicabili le leggi precedenti e si crea un vuoto legislativo che non consente le assunzioni di nuovi apprendisti, salvo locali accordi collettivi. Sono attualmente in corso nelle singole Regioni i passaggi applicativi per poter giungere in tempo alla scadenza di legge.I datori di lavoro - ora nell'incertezza tra il vecchio e il nuovo - hanno avuto, in ogni caso, scarsa convenienza ad addentrarsi nei contratti di apprendistato, spesso dissimulati sotto le più convenienti collaborazioni a progetto oppure i lavori autonomi con partita Iva ecc. Nell'attuale fase della riforma Fornero, le nuove regole potrebbero essere ulteriormente riviste in corsa, lasciando allo scoperto diverse aziende.Resta tuttavia fermo l'impianto base della riforma Biagi, che ha previsto tre livelli contrattuali: a) apprendistato per un diploma professionale ai giovani tra i 15 e i 18 anni; b) per il contratto di mestiere o professionalizzante per le età tra 18 e 29 anni; c) per alta formazione e ricerca.
La previdenza. Per tutti gli apprendisti, la previdenza garantisce l'assicurazione per gli infortuni, le pensioni, la maternità, la malattia, gli assegni familiari. La riforma Fornero intende aggiungere l'indennità di disoccupazione (Aspi), aumentando l'età massima dell'apprendistato a 35 anni. In caso di inadempimento del contratto - tale da impedire il raggiungimento della qualifica - l'azienda deve versare all'Inps, a titolo di sanzione, la differenza maggiorata del doppio tra i contributi versati e quelli invece dovuti, secondo il livello di inquadramento superiore che l'apprendista avrebbe potuto conseguire.