Scadrà il 31 maggio il termine per chiedere il cosiddetto "Bonus 2.400 euro". L'Inps ha posticipato al prossimo mese la scadenza, prevista inizialmente per il 30 aprile, per consentire ai lavoratori interessati un sufficiente periodo di tempo per la presentazione delle domande. Il bonus, in pratica un'indennità una tantum, è stato introdotto dal decreto "Sostegni" a beneficio di diverse categorie e settori lavorativi particolarmente colpiti dall'emergenza Covid, come i comparti dello spettacolo, del turismo e degli stabilimenti termali, insieme ai lavoratori stagionali, ai dipendenti con rapporti di lavoro a termine, ai venditori a domicilio ecc. L'Inps precisa che gli oltre 235mila lavoratori che hanno beneficiato in precedenza di una analoga indennità di 1.000 euro non devono presentare una nuova domanda per ottenere l'attuale una tantum di 2.400 euro. Questo importo sarà pagato direttamente dall'Istituto con le stesse modalità scelte dagli interessati in occasione del pagamento del precedente bonus. Una richiesta, entro la nuova scadenza del 31 maggio, è invece indispensabile per i lavoratori delle stesse categorie – ai quali il decreto attribuisce ora una "indennità onnicomprensiva" di pari importo di 2.400 euro – e che non hanno ricevuto in passato l'analogo sussidio. Si tratta dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati negli stessi settori, che hanno perso involontariamente il lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021. Sono ammessi anche i lavoratori somministrati in settori diversi e che siano in possesso di particolari requisiti (vedi circ. Inps n. 65 del 19 aprile). L'Inps ha aperto pochi giorni fa sul suo sito internet il Portale telematico per le domande dei lavoratori, o tramite gli enti di patronato, utilizzando le comuni credenziali di accesso (Pin Inps, Spid, Cie, Cns), oppure chiamando direttamente il numero verde 803164 o lo 06.164164 da rete mobile. Tutte le indennità come sostegno anti Covid non concorrono alla formazione del reddito imponibile soggetto all'Irpef e ad altre imposte. Sono invece incompatibili con le indennità da Covid a favore dei lavoratori domestici e con l'indennità per il sostegno dei redditi ai liberi professionisti iscritti alla rispettiva Cassa di previdenza.