Rubriche

Anche l'assegno di reversibilità coinvolto nella sentenza sul divorzio

Vittorio Spinelli martedì 31 luglio 2018
La corposa sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio scorso rivede la giurisprudenza in materia di divorzio e di assegno di mantenimento all'ex coniuge. Sull'assegno divorzile la Corte conferma la sua funzione primaria, cioè l'assistenza al coniuge bisognoso, ma aggiunge, nello stesso tempo, i caratteri della compensazione e della perequazione. La sentenza precisa infatti che la pari dignità fra i coniugi e la solidarietà vissuta all'interno del matrimonio permangono anche dopo lo scioglimento del vincolo. Pertanto, l'attribuzione dell'assegno divorzile deve basarsi, non più su criteri automatici, ma su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in causa, sull'apporto dell'ex coniuge al patrimonio comune, sulla durata dell'unione, sui potenziali futuri redditi, sull'età del richiedente. La nuova pronuncia delle Sezioni Unite non mette in discussione il diritto all'assegno ma si sofferma, con molte considerazioni, solo sulla sua misura, offrendo quindi al giudice ordinario i criteri per un calcolo ponderato.
La presenza dell'assegno periodico divorzile permane come requisito essenziale per altri provvedimenti, come l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge sopravvivente al decesso del divorziato (lavoratore assicurato o già pensionato) e che l'Inps deve eseguire in forza della relativa sentenza. Tuttavia la liquidazione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione fa perdere al coniuge divorziato superstite il diritto alla pensione di reversibilità, perché viene meno in questo caso il legame patrimoniale con il de cuius. Nei casi di liquidazione periodica, il diritto alla pensione di reversibilità, a favore del titolare dell'assegno, nasce a condizione che il superstite non sia passato a nuove nozze e che il rapporto con l'Inps del deceduto sia sorto prima della sentenza di divorzio.
In caso di seconde nozze dopo il divorzio, il coniuge divorziato e il superstite dovranno dividersi l'unica pensione di reversibilità. La ripartizione sarà operata esclusivamente dal tribunale cui il coniuge divorziato dovrà rivolgersi. L'importo del trattamento pensionistico complessivo, ripartito fra i due (o più) superstiti, è pari al 60% della pensione ordinaria liquidata o che sarebbe spettata al deceduto. L'Inps liquida la pensione, a domanda, a partire dal mese successivo alla notifica della sentenza del tribunale. Si presume ora che anche il giudice della pensione di reversibilità debba tener conto dei nuovi criteri di valutazione consegnati dalla Cassazione al giudice dell'assegno divorzile.