Anche l'assegno di reversibilità coinvolto nella sentenza sul divorzio
La presenza dell'assegno periodico divorzile permane come requisito essenziale per altri provvedimenti, come l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge sopravvivente al decesso del divorziato (lavoratore assicurato o già pensionato) e che l'Inps deve eseguire in forza della relativa sentenza. Tuttavia la liquidazione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione fa perdere al coniuge divorziato superstite il diritto alla pensione di reversibilità, perché viene meno in questo caso il legame patrimoniale con il de cuius. Nei casi di liquidazione periodica, il diritto alla pensione di reversibilità, a favore del titolare dell'assegno, nasce a condizione che il superstite non sia passato a nuove nozze e che il rapporto con l'Inps del deceduto sia sorto prima della sentenza di divorzio.
In caso di seconde nozze dopo il divorzio, il coniuge divorziato e il superstite dovranno dividersi l'unica pensione di reversibilità. La ripartizione sarà operata esclusivamente dal tribunale cui il coniuge divorziato dovrà rivolgersi. L'importo del trattamento pensionistico complessivo, ripartito fra i due (o più) superstiti, è pari al 60% della pensione ordinaria liquidata o che sarebbe spettata al deceduto. L'Inps liquida la pensione, a domanda, a partire dal mese successivo alla notifica della sentenza del tribunale. Si presume ora che anche il giudice della pensione di reversibilità debba tener conto dei nuovi criteri di valutazione consegnati dalla Cassazione al giudice dell'assegno divorzile.