Al palo i contributi degli iscritti al Fondo Inps per il clero
Questa inedita situazione è stabilita da un decreto del Ministero del lavoro, emanato, con un certo anticipo, il 4 agosto scorso ed apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto. Il decreto non si riferisce al rituale andamento del costo della vita ma certifica l'assenza di aumenti sulle pensioni per il clero pagate dal Fondo nel 2016, con pari effetti sui contributi degli iscritti. Il riferimento, obbligato, all'anno 2016 è dovuto ad un meccanismo di rilevazione che scorre di volta in volta per un triennio. Quindi l'ultima verifica, come certificata ora dal Ministero, è valida per il triennio 2016-2018 fino all'emanazione di un successivo provvedimento.
Restando immutati gli importi da versare, anche l'Inps non sarà obbligato, come ogni anno, a richiedere il pagamento di conguagli sui versamenti già effettuati dagli iscritti ma non in linea con gli importi che nel frattempo risultavano aggiornati. Un'operazione fastidiosa, a volte poco comprensibile, per i sacerdoti neopensionati (a 68 anni e 7 mesi!) interessati da conguagli a debito operati direttamente dall'Inps sugli arretrati di pensione.
Anche per i sacerdoti non ancora pensionati non si produrranno le conseguenze per conguagli eventualmente non onorati. Secondo le norme, la contribuzione versata parzialmente non copre il corrispondente periodo assicurativo. L'Inps contrae quindi i mesi da calcolare per il requisito pensionistico fino a concorrenza degli importi disponibili sul conto assicurativo del sacerdote. È sempre utile quindi tenere d'occhio sul sito dell'Inps il proprio estratto contributivo, la sua completezza e la sua regolarità, tenendo conto che ogni variazione, a cura dell'Inps o dell'interessato, è consentita dalla legge solo all'interno degli ultimi cinque anni, oltre i quali scatta inesorabile la prescrizione. Non pochi sacerdoti soffrono ancora oggi i danni, ormai irreparabili per intervenuta prescrizione, causati da una malagestione dell'archivio degli anni 1974-1985 con registrazioni incomplete, illeggibili ecc. benché, per la generalità, i versamenti siano stati regolarmente effettuati ma le relative ricevute non siano più rintracciabili.