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Aiuti extra alle scuole materne

Vittorio Spinelli giovedì 16 dicembre 2010
La televisione in soccorso delle scuole materne. Al limite del paradosso, gli organismi religiosi che gestiscono scuole materne paritarie devono confidare nello sviluppo del mercato televisivo per vedere garantita la sussistenza economica delle loro strutture.
È la soluzione adottata dalla nuova legge di stabilità (la legge finanziaria per il 2011) che, spulciando tra le risorse finanziarie disponibili, ha individuato nella vendita delle frequenze televisive digitali il capitolo di entrate al quale attingere per assegnare i contributi statali alle scuole paritarie. All'interno di 2.400 milioni ricavabili dalla vendita delle frequenze televisive, una quota di 245 milioni è riservata alle scuole non statali. Tuttavia la legge di stabilità assegna i contributi pubblici alle scuole paritarie solo indirettamente, facendo riferimento alla legge 196 del 2009 che prevede "spese rimodulabili" per ogni Ministero.
Se è apprezzabile la disposizione sulla chiusura della vendita delle frequenze entro il 30 settembre 2011, e quindi una veloce acquisizione di fondi, appare invece lunga e complessa la procedura di distribuzione che trasferisce il contributo statale al singolo complesso scolastico.
Lavoro accessorio. Al quadro bianco e nero della sopravvivenza finanziaria delle scuole paritarie si aggiunge in questi giorni un intervento del Ministero del lavoro (interpello 40/2010) che offre ai responsabili delle strutture religiose una nuova opportunità in materia di gestione del personale.
Su richiesta della Fism, la Federazione delle scuole materne, il Ministero ha analizzato la possibilità di utilizzare i contratti di lavoro occasionale anche all'interno delle scuole materne private. Il Ministero ha trovato una soluzione positiva nella legge finanziaria del 2010, che consente il lavoro accessorio «nell'ambito di qualsiasi settore produttivo».
In concreto, se un insegnante deve assentarsi per un tempo limitato, la direzione della scuola può sostituirlo con un lavoratore assunto con la formula del «lavoro occasionale accessorio» (circ. Inps 104/08). La stessa legge traccia vari identikit del candidato al lavoro accessorio: età inferiore a 25 anni che frequenta un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure l'università, ma in periodi liberi da impegni di studio, cioè le vacanze natalizie, le vacanze pasquali e le vacanze estive. Resta però da vedere se nei periodi di vacanza anche le scuole materne siano loro stesse aperte per i piccoli.
Oltre gli studenti, sono idonei per la supplenza, in qualsiasi tempo, i titolari di pensione, i lavoratori part time e tutti coloro che percepiscono un reddito di sostegno, come i disoccupati, i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione. Chi riceve redditi di sostegno deve aver preventivamente espresso la disponibilità immediata ad un nuovo lavoro.
In ogni caso, qualsiasi supplente deve essere in possesso degli eventuali titoli abilitativi richiesti nel settore.