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Ai disabili ferie e tredicesima

Vittorio Spinelli martedì 22 marzo 2005
Ilavoratori del settore pubblico e di quello privato che assistono figli o parenti disabili non devono essere penalizzati nelle ferie e nella tredicesima. Il ministero del Lavoro ha di recente assunto questo orientamento, applicando una direttiva dell'Unione europea in tema di parità di trattamento su occupazione e condizioni di lavoro, trasfusa nel decreto legislativo n. 216/2003. Il parere del Lavoro, attualmente sospeso, attende tuttavia di essere adeguatamente pubblicizzato, attraverso un provvedimento ufficiale che stabilirà anche la decorrenza dei suoi effetti. Tutti i permessi lavorativi, previsti dalla legge 104/92 per poter assistere un familiare disabile (o del lavoratore disabile per se stesso), sono retribuiti e sono computati nell'anzianità di servizio, ma sono esclusi nel calcolo delle ferie e della tredicesima. Questa limitazione si traduce per tutti i lavoratori interessati in un sofferto taglio della busta paga. Il cambio di rotta, secondo il ministero, evita una disparità di trattamento nelle condizioni di lavoro dei genitori con disabili, garantite dal decreto 216, fra le quali devono essere comprese, senza riduzioni, sia le ferie sia la tredicesima. Dichiarazioni di responsabilità. Gli invalidi titolari di assegno mensile devono presentare, entro il prossimo 31 marzo, all'Inps o al Comune o alla Asl una dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del titolare nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio oppure dello svolgimento di un'attività lavorativa retribuita. Analoga dichiarazione di responsabilità è richiesta agli invalidi civili con indennità di accompagnamento, da presentare all'Inps, al Comune o all'Asl entro il 31 marzo. Questa dichiarazione va riferita all'eventuale ricovero in un Istituto di assistenza, precisando se è ottenuto a titolo gratuito. I moduli per le dichiarazioni ordinarie sono stati già consegnati a domicilio degli invalidi interessati insieme al certificato di pensione per il 2005. Per i disabili intellettivi o minorati psichici, invece, è sufficiente inviare un certificato medico. La mancata presentazione delle dichiarazioni fa scattare gli opportuni accertamenti. Verifiche dei redditi. Il ministero delle Finanze ha recentemente completato la periodica verifica dei redditi nei confronti dei beneficiari di provvidenze per invalidità civile. I controlli hanno interessato gli anni 2001 e 2002. La eventuale sospensione (o la revoca) delle provvidenze non dovute può essere evitata dagli invalidi interessati, aggiornando, anche con una semplice autocertificazione, la propria situazione reddituale per gli anni fiscali 2003 e seguenti, presso l'Inps o l'ente concessionario (Comune, Asl, Prefettura). Su tali verifiche incide favorevolmente la legge 326/2003: non si procede al recupero delle somme indebitamente riscosse prima del 2 ottobre 2003; si devono invece restituire le analoghe somme riscosse a partire dal 1° novembre 2003.