Rubriche

Adozioni, i nuovi rimborsi

Vittorio Spinelli martedì 21 novembre 2006
I genitori che adottano un bambino straniero possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per la procedura di adozione. La restituzione, sperimentata per la prima volta lo scorso anno, è stata finanziata anche per gli anni 2005, 2006, 2007 da un decreto dello scorso aprile. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno che segue quello della effettiva adozione. A causa del ritardo nella pubblicazione del decreto, quest'anno il termine del 31 luglio, stabilito per le adozioni internazionali del 2005, è stato rinviato al 30 novembre prossimo. La richiesta va indirizzata a «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali» secondo il modello allegato al decreto. Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine. I genitori interessati hanno potuto usufruire di un parziale rimborso già nell'ultima dichiarazione fiscale per i redditi del 2005, attraverso una deduzione dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute (dal mandato rilasciato ad uno degli enti autorizzati all'assistenza per le adozioni fino alle spese di viaggio e di soggiorno all'estero). Questa deduzione spetta solo al genitore che ha sostenuto l'onere. Il rimborso di novembre si riferisce invece alla parte delle spese che non sono rientrate nella deduzione dal reddito, e spetta nelle seguenti misure:
a) il 50%, fino ad un limite massimo di 6.000 euro, per i genitori che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000 euro;
b) il 30%, fino ad un limite massimo di 4.000 euro, per i genitori che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 70.000 euro. Asilo nido. La retta sostenuta per l'asilo nido di bambini di età inferiore a tre anni è stata resa detraibile dalle imposte solo per l'anno 2005. La prossima finanziaria, ora in discussione, dovrebbe confermare il beneficio anche per il 2006, da utilizzare nella dichiarazione dei redditi del 2007. Per l'equiparazione ai figli naturali, ne hanno diritto anche i figli adottivi. Indennità Inps. L'Inps indennizza, con il 30% della retribuzione, il congedo dal lavoro necessario per adottare un bambino fino a 8 anni di età. Il congedo è indennizzato solo per un periodo complessivo di 6 mesi tra i due genitori, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, anche se l'assenza dal lavoro può durare quanto la permanenza nello Stato estero. Se i genitori intendono completare i 6 mesi non interamente usufruiti, gli indennizzi sono subordinati al reddito del richiedente. Il limite per le adozioni del 2005 è stabilito in 13.650 euro. Oltre questi importi, si ha sempre diritto ai congedi ma non più all'indennità. Qualora l'adottato abbia un'età fra i 6 e i 12 anni, il congedo e l'indennità spettano solo se la richiesta di congedo avviene entro tre anni dal suo ingresso nella famiglia. Le richieste presentate oltre i tre anni escludono dal diritto sia all'indennità sia al congedo lavorativo.