Adozioni, contano i redditi
Un decreto del 28 giugno scorso concede ai genitori interessati il rimborso della metà di quanto sostenuto per le procedure di adozione internazionale, purché abbiano un reddito complessivo non superiore a 70.000 euro. Il rimborso è limitato alle adozioni intervenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004.
La richiesta congiunta di rimborso va indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le
adozioni
internazionali entro il prossimo 31 agosto, sul modello allegato al decreto (sulla G.U. n. 161 del 13 luglio). Non sono ammesse le
domande presentate oltre il termine.
Fra i documenti che devono accompagnare la richiesta, il decreto indica: a) una copia dell'autorizzazione alla residenza del minore in Italia rilasciato dalla Commissione, b) la certificazione rilasciata dall'ente autorizzato che ha curato la procedura d'adozione, attestante
le spese sostenute dai genitori; per le adozioni concluse senza l'assistenza di un ente è valida un'autocertificazione dei costi; c) copia della dichiarazione dei redditi dalla quale si possa evincere la quota di spese per adozione portata in deduzione.
Il 50% delle spese sostenute è ora ammesso al rimborso ma in diversa misura:
a) spetta l'intero 50%, fino ad un importo massimo di 5.000 euro, per i genitori che abbiano un reddito complessivo fino a 29.000 euro;
b) spetta il 30%, fino ad un importo massimo di 3.000 euro, per i genitori che abbiano un reddito complessivo tra 29.000 e 70.000 euro. Raccolte tutte le domande, la Commissione effettuerà la ripartizione delle risorse, nei
rigorosi limiti della disponibilità "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", istituito di recente e al quale l'ultima legge finanziaria ha assegnato una dotazione complessiva di 10 milioni di euro. Se le richieste superano la disponibilità, la Commissione potrà ridurre proporzionalmente le quote previste dal decreto. Le somme rimborsate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.
Rimborso fiscale. Oltre al rimborso regolato dal decreto, prosegue la possibilità di dedurre nella dichiarazione dei redditi l'altro 50% delle spese. La deduzione spetta al coniuge che ha sostenuto l'onere.
Indennità Inps. Il congedo dal lavoro, per un periodo complessivo di 6 mesi tra i due genitori, necessario per adottare un bambino fino a 8 anni di età, è indennizzato dall'Inps indipendentemente dalle condizioni economiche. Trascorsi 3 anni dall'ingresso del minore, oppure se i genitori intendono completare i 6 mesi non interamente usufruiti, gli indennizzi sono però subordinati al reddito del richiedente. Il limite è stabilito in 13.395 euro per il 2004 e in 13.650 euro per il 2005. Oltre questi importi, si ha sempre diritto ai congedi ma non più all'indennità.