Una raccolta di disposizioni, unica e completa, come soluzione ideale per i continui problemi delle lavoratrici in maternità, esasperate dai rapporti con la burocrazia. Così era apparso il Testo unico sulla maternità e sulla paternità (decreto 151 varato nel 2001), come strumento di conoscenza della materia, completo ed affidabile oltre che di facile lettura. Nell'arco di soli due anni, il Testo Unico è stato sopraffatto da una serie infinita di precisazioni e di chiarimenti "amministrativi" che, di fatto, hanno annullato la sua finalità originaria, essere cioè accessibile per qualsiasi famiglia e fonte di riferimenti sicuri e completi.
I numerosi interventi operati nel frattempo dagli uffici dei ministeri e della previdenza hanno avuto tutti lo scopo di perfezionare e migliorare le regole iniziali. Il risultato paradossale, però, è che si rende necessario già oggi emanare un nuovo Testo unico sulla materia, essendo divenuto il primo letteralmente impraticabile.
L'ultimo dei molti interventi - fresco di burocrazia - è una nota dell'Inps, in data 17 febbraio scorso, che scompagina le regole in corso sulla concessione dell'indennità prevista in caso di adozione o di affidamento, con riferimento all'età del minore.
Bambini fino ai 6 anni. L'indennità, pari al 30% della retribuzione, in caso di adozione o di affidamento di un bambino che non ha superato 6 anni di età, viene ora concessa indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo parentale complessivo di sei mesi tra i due genitori. Trascorsi i sei mesi (e fino al limite degli 11 mesi complessivamente spettanti ai genitori) l'indennità è subordinata alle condizioni di reddito. Se questo è superiore al limite di legge (13.068,90 euro per il 2003) si ha ugualmente diritto al congedo ma non all'indennità.
Bambini fra i 6 e gli 8 anni. Fino agli 8 anni di età del minore, il congedo è indennizzabile indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo complessivo di 6 mesi tra i due genitori, ma a patto che lo stesso congedo sia richiesto entro 3 anni dall'ingresso del bambino nella famiglia. Trascorsi i 6 mesi, anche in questo caso ritornano valide le condizioni di reddito. Superati i 3 anni dall'ingresso, qualunque sia la sua durata, il congedo è sempre indennizzato dopo la verifica del reddito del richiedente. Oltre l'importo già indicato, si ha sempre diritto al congedo ma non più all'indennità.
Bambini fra i 6 e i 12 anni. Entra ora in gioco una seconda variabile: l'età compiuta al momento dell'adozione o dell'affidamento. Sia il congedo sia la relativa indennità (senza contare i redditi durante i primi sei mesi, in subordine ai redditi per i periodi successivi) spettano solo se la richiesta di congedo avviene entro 3 anni dall'ingresso del minore nella famiglia. Le richieste di congedo presentate dopo i 3 anni escludono dal diritto sia all'indennità sia al congedo parentale.