Eutanasia. Il Papa: il «diritto di morire» non ha fondamento giuridico
Il «"diritto di morire"» che alcune «pronunce» giurisprudenziali «inventano» è «privo di qualsiasi fondamento giuridico». Lo dice il Papa nell’udienza ai giuristi del Centro studi Livatino, intitolato al magistrato ucciso a 38 anni il 21 settembre 1990 e definito da Giovanni Paolo II – come ha ricordato Francesco – «martire della giustizia e indirettamente della fede». IL TESTO INTEGRALE
Il Papa ricorda che «in una conferenza, riferendosi alla questione dell’eutanasia, e riprendendo le preoccupazioni che un parlamentare laico del tempo aveva per l’introduzione di un presunto diritto all’eutanasia», il magistrato del quale si è conclusa la fase diocesana del processo di beatificazione «faceva questa osservazione: "Se l’opposizione del credente a questa legge si fonda sulla convinzione che la vita umana […] è dono divino che all’uomo non è lecito soffocare o interrompere, altrettanto motivata è l’opposizione del non credente che si fonda sulla convinzione che la vita sia tutelata dal diritto naturale, che nessun diritto positivo può violare o contraddire, dal momento che essa appartiene alla sfera dei beni “indisponibili”, che né i singoli né la collettività possono aggredire"».
Una citazione nella quale Francesco invita a considerare argomenti che «sembrano distanti dalle sentenze che in tema di diritto alla vita vengono talora pronunciate nelle aule di giustizia, in Italia e in tanti ordinamenti democratici. Pronunce per le quali l’interesse principale di una persona disabile o anziana sarebbe quello di morire e non di essere curato; o che – secondo una giurisprudenza che si autodefinisce “creativa” – inventano un “diritto di morire” privo di qualsiasi fondamento giuridico, e in questo modo affievoliscono gli sforzi per lenire il dolore e non abbandonare a sé stessa la persona che si avvia a concludere la propria esistenza».
Per il Santo Padre, Livatino colse anche «i segni di quel che sarebbe emerso con maggiore evidenza nei decenni seguenti, non soltanto in Italia, cioè la giustificazione dello sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti “nuovi diritti”, con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo».