L'ospite. «Stepchild», sentenza che non può incidere
L’intervento dei giudici della Cassazione e il punto fermo della legge sulle adozioni Caro direttore, la sentenza della Corte di Cassazione sulla stepchild adoption ha un valore relativo, in quanto una decisione presa da una sezione semplice non fornisce ai giudici di merito alcun indirizzo stringente. Solo una sentenza delle Sezioni Unite dà, infatti, un orientamento definitivo. Non si può quindi oggi far altro che ribadire i dubbi sugli argomenti avanzati. Anzitutto ricordando i cardini della legge: l’adozione avviene solo nei casi accertati di abbandono morale e materiale; essa è concessa solo alle coppie sposate, tranne i casi particolari. Alcuni giudici hanno ritenuto possibile riconoscere la stepchild adoption, almeno in applicazione della lettera d) dell’articolo 44 legge 184 sulle adozioni per casi particolari, quando «vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo». Poiché la nuova legge sulle unioni civili ha escluso che un partner possa adottare il figlio dell’altro partner – come invece previsto per i coniugi alla lettera b) dello stesso articolo di legge – si tenta dunque di sostenere che almeno la lettera d) sia applicabile. Anzitutto una modesta domanda: perché mai l’originario disegno di legge Cirinnà intendeva modificare la lettera b), se già bastava la lettera d)? In realtà, quest’ultimo caso particolare è stato previsto dal legislatore per situazioni difficili (ad esempio, adolescenti problematici), per i quali può essere raro o difficile trovare coppie sposate disponibili all’affidamento preadottivo e poi all’adozione. Ed è in tal senso che si è sempre finora applicata tale eccezione, rispetto alla norma per cui sono solo le coppie sposate da almeno tre anni a poter adottare. Si aggiunga che l’affidamento preadottivo presuppone che il Tribunale abbia disposto lo stato di adottabilità, possibile solo a seguito di una condizione di abbandono. Il che non si riscontra nel caso di richiesta di adozione del figlio dell’altro partner. Dunque, con l’attuale legge sulle adozioni, che non è stata modificata dalla legge sulle unioni civili, si può legittimamente dare in adozione a un single, a una coppia di fatto eterosessuale, a un’unione civile omosessuale, ma nei soli casi particolari in cui il minore sia orfano di padre e di madre (lettera a) dell’articolo 44), oppure disabile (lettera c), oppure sia difficile trovare coppie sposate e idonee (lettera d). Altre interpretazioni sono forzate o quanto meno controverse. Credo che una grande parte degli stessi giudici minorili condivida tale conclusione. Si può certo voler modificare la legge sulle adozioni, ma oggi essa dice altro. Con buona pace di chi pretende di piegarla.