Diritto di vivere e diritto di morire. L'autentico peso di una scelta
Nessuna Corte verosimilmente se ne sarebbe occupata. Un trafiletto in cronaca locale nel gennaio 1992 per l’incidente stradale che la fece cadere in coma: forse non avremmo saputo nient’altro di Eluana Englaro, se fosse stata in vigore allora la legge 219/2017, quella sul consenso informato e le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento), il "biotestamento". Con questa norma, infatti, nel caso in cui una persona sia incapace di dare il proprio consenso e abbia un rappresentante legale che voglia sospendere alimentazione e idratazione artificiali è sufficiente che il suo dottore sia d’accordo, per farlo. E non serve interpellare un tribunale.
Non sarebbe stata neppure necessaria quella discutibilissima ricostruzione delle sue volontà richiesta dai giudici, quell’indagine surreale sui suoi stili di vita: i genitori, il curatore speciale, il medico di Eluana concordavano sul fatto che sarebbe stato meglio smetterla con il sondino che la teneva in vita, e sarebbe bastato loro appellarsi all’articolo 3 comma 5 di quella legge, se fosse stata in vigore. Si potrebbe obiettare che adesso, scrivendo le Dat, chi vuole continuare a vivere può farlo, anche se non può più dirlo, perché lo ha messo per iscritto prima: ma non è così. Innanzitutto, sono i più vulnerabili a non poterne fare uso, cioè coloro che non sono mai stati in grado di esprimere le proprie volontà, legalmente: chi non ha raggiunto la maggiore età, persone con patologie psichiatriche o gravi disabilità cognitive, «minori e incapaci», proprio coloro che per primi dovrebbero essere tutelati.
Vanno aggiunti poi, realisticamente, anche i giovani adulti come Eluana, perché è difficile pensare che a vent’anni si abbia già scritto il proprio testamento biologico; e ancora tanti anziani, specie quelli soli, sempre meno in grado di badare a se stessi, la cui volontà di vivere, fiaccata dalla solitudine, si spegne facilmente se non ci sono familiari a prendersi cura di loro. Nel nostro inverno demografico saranno sempre più numerosi, e bisognerebbe chiedersi con onestà intellettuale quanto si possa parlare di «autonomia decisionale» e di «consenso libero e informato».
Ma anche su chi è in grado di redigere le Dat va ricordato che il 'no' e il 'sì' ai trattamenti non sono egualmente efficaci. Un medico non può obbligare una persona a essere sottoposta a trattamenti, se questa rifiuta, ma non vale l’inverso: un paziente non può obbligare un medico a somministragli trattamenti, se lui non li ritiene opportuni. Per capirci: se dico no al ventilatore, anche se è adeguato clinicamente, tu, dottore, non me lo puoi attaccare; ma se ti dico che lo voglio e tu non lo ritieni adeguato clinicamente perché lo reputi una 'ostinazione irragionevole', nessuno ti obbligherà ad attaccarlo.
A dieci anni dalla morte di Eluana Englaro questo è il 'traguardo' raggiunto: sospendendo nutrizione e idratazione (per l’articolo 1, comma 5, considerati «trattamenti sanitari ») è possibile lasciar morire incapaci e minori, cioè persone mai state in grado di esprimere le loro volontà, senza ricorrere a un giudice, purché rappresentanti legali e medici concordino. Cosa è cambiato? L’evidenza del valore della vita di ciascuno di noi. Non si mette qui in discussione il legittimo rifiuto delle cure, che non va confuso con atti di chiaro intento eutanasico, cioè atti medici che intenzionalmente vogliono far morire la persona malata. È una questione di mentalità, di orientamenti di fondo: se si ritiene che quella di morire sia un’opzione disponibi-le, e che abbia lo stesso valore della scelta di vivere, la conseguenza è introdurre surrettiziamente il 'diritto a morire', giudicato di pari valore di quello di vivere.
Ma allora tutto cambia nei criteri di valutazione, come dimostra anche la vicenda del dj Fabo: se la sua volontà di suicidarsi era chiara, perché non rispettarla, così come avremmo fatto se invece avesse chiesto di continuare a vivere? Nella sua radicale diversità rispetto alla storia di Eluana, il paradigma in gioco è lo stesso: può la scelta di morire avere lo stesso valore di quella di vivere? Se la risposta è 'sì', allora entrambe vanno egualmente tutelate e rispettate, con tutte le conseguenze del caso, a cominciare dalle domande immediatamente successive: chi decide, e quando? Non dimenticare Eluana significa avere chiaro questo discrimine, un cambiamento da cui poi tornare indietro è quasi impossibile, come ci dimostrano le legislazioni di tanti Paesi intorno a noi.