Opinioni

Ddl Zan, i rischi. L'ambiguità toglie al testo la natura universalistica

Pietro de Marco sabato 10 luglio 2021

Caro direttore,

la Nota vaticana del 17 giugno scorso ha mostrato a tanti di noi come siano necessari punti prospettici esterni perché un chiuso mondo di persone 'aperte' veda di nuovo ciò che la sua intenzione innovativa gli nasconde. La stretta tecnicità concordataria non impedisce anzi fa cogliere un dato centrale: il ddl Zan investe il sistema scolastico (vedi art. 7 comma 3: «Le scuole provvedono alla attività di cui al comma 1 e 2», e art.8) perché usa condivise preoccupazioni di tutela del mondo lgbt per universalizzarne la dottrina o ideologia. Ed è chiaro che giudicare e comunque distinguere tra relazioni sessuali e relazioni omosessuali non è né pregiudizio né discriminazione né induce a violenza. I violenti sono responsabili di se stessi. Vediamo meglio. Il testo Misure di prevenzione e contrasto presenta dieci articoli. I suoi nodi di consistenza sono: 1. le cosiddette Definizioni (art.1), 2. le formule di integrazione, 3. degli indirizzi di promozione.

1) Si è fatto finta di considerare le Definizioni dell’art. 1 come neutre. Sono semplicemente dottrina lgbt. Dice infatti il ddl (comma 'a'): il sesso è da intendere o quello biologico o quello anagrafico, supponendo che possano non coincidere. Ma nella autodichiarazione del sesso è necessaria univocità; sottintendere «sono uomo/donna anche se risulto donna/uomo» è un non senso ai fini dell’ordinamento.

Al comma 'b' si legge: «Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore della persona», conforme o difforme dalle attese sociali in ordine al sesso: si tratta di malintesa sociologia. Ho insegnato questa materia all’Università per decenni e mi permetto di essere franco. È una tesi classica che un ruolo possa essere definito dal fascio delle aspettative sociali che vi corrispondono. E trova il suo significato nella corrispondenza effettiva tra le attese e le condotte di ruolo (tecniche e morali). Un ruolo di insegnante (esempio ricorrente) può essere definito dalla somma delle distinte attese degli allievi, dei genitori, dell’istituzione scolastica. In questa prospettiva l’insegnante che non vi corrisponda viene sanzionato; oltre una soglia di inadempimento l’insegnante non esiste più.

È sempre stata evidente sia l’acutezza sia l’insufficienza della definizione funzionalistica che identifica ruolo e soggetto morale. In ogni caso, però, gli oneri del ruolo non possono essere ignorati. Ora, definire il «genere» come manifestazione («esteriore» è pleonastico) conforme o contrastante con le «aspettative sociali connesse al sesso» aggrava l’indeterminatezza del comma 'a', e non serve ad alcuna identificazione, neppure a quella del soggetto omo-trans-bi-sessuale: per identificarsi dovrà essere conforme almeno alle «attese connesse al sesso» del suo ambiente.

Il legislatore intende chiarire la concezione lgbt? Si dica allora che sesso, genere, identità, sono intese e vissute così – come nell’art.1 – da un individuo che vi aderisce. E si chieda tutela per tale quadro ideologico, entro i confini del lecito. Infatti il legislatore deve riservarsi di valutare la legittimità della imposizione a terzi (per esempio, a minori) delle difformità dalle condotte attese riguardo al sesso biologico.

Quanto al comma 'c 'ove si definisce l’orientamento sessuale come l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti dell’altro sesso, dello stesso sesso, di ambedue i sessi (supponendo, dunque, che si possano univocamente individuare) negherei drasticamente che si possano considerare sessuale e affettivo come equivalenti o fungibili. Tutti abbiamo attrazione affettiva per uomini come per donne; è una delle componenti profonde dell’amicizia e, salvo che per desuete posizioni pansessualistiche, non significa attrazione sessuale. Nelle relazioni del genere 'amicizia' il possibile slittamento da affettività ad attrazione e pratica erotica viene nel soggetto morale rigorosamente sorvegliato ed evitato. Sul polo opposto, cercare un partner per 'fare sesso' non ha a che fare con l’affettività. Anche questo comma dell’art. 1 tende dunque, deliberatamente, a confondere le acque in sede culturale e normativa.

Il comma 'd' (identità di genere) conferma lo studiato relativismo dell’art. 1. L’identità di genere sarebbe l’identificazione di sé (in relazione al genere) come percepita e come manifestata da un soggetto, anche se non corrispondente al sesso (biologico o anagrafico?). Ora, si è visto, il genere è «qualunque manifestazione della persona in relazione al sesso, conforme o difforme (d)alle attese sociali». Quindi l’«identità di genere» corrisponde a come qualcuno si identifica (ovvero si percepisce e si manifesta) in ogni relazione liberamente difforme col sesso proprio e altrui. Questa estrema soggettività vagamente 'neolibertina' dovrebbe esser elevata a paradigma antropologico; troppo per una (opportuna) tutela di minoranze. Vedo che diversi giuristi lo hanno rilevato, da Carlo Cardia a Giovanni Maria Flick a Cesare Mirabelli.

2. Quanto alla formula di integrazione degli articoli del Codice penale, facciamo un po’ di analisi logica nella incerta sintassi del ddl. La modifica dell’art. 604bis chiede che integrino illecito la «propaganda di idee (…) , (la) istigazione a delinquere (…) e (gli) atti discriminatori e violenti (…) fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere (…)». Propaganda, istigazione a delinquere, e determinati atti, tutti si descrivono «fondati su»: non è buona prosa giuridica. 'Fondato' significa tutto e il suo contrario. Si dovrebbe precisare almeno: 'atti ecc. volti a discriminare o colpire persone portatrici di identità o di orientamenti sessuali difformi dalle comuni aspettative sociali connesse al sesso'. Il ddl Zan non dice la diversità anzi la 'normalizza' con le Definizioni di art.1. Ma non si può giocare affermando a un tempo che la diversità è legittima e che quella diversità è solo nella testa dei suoi 'odiatori'. Una deprecabile pubblicità governativa mostra un miserabile stralunato che si indigna del bacio sulla bocca tra due giovani, serene e ben messe, accanto a lui. Evidentemente questo si pensa ormai (in un Ministero) del comune senso del pudore; il passo successivo è un TSO a quello scarto di società che dissente. E a questo proposito: la legge auspicata è designata correntemente come anti- omofobica e conserverà tale profilo. La terminologia è esplicitata all’art. 7 ove si propone una «giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia». Non si avverte che i composti con la terminazione fobia/ fobico attribuiscono un connotato psicopatologico all’atteggiamento di opposizione a ciò che è designato dal vocabolo qualificante, esempio omo[ sessualità]-fobia? Le definizioni tecniche di fobia, se non quelle metaforiche, assegnano il fobico alla categoria dei soggetti affetti da paure irrazionali durature e ne prevedono trattamenti terapeutici. Ora, invece, non deve esservi dubbio che i comportamenti sessuali lgbt, negativamente sanzionati dalle tavole di valori delle culture storiche mondiali, sono suscettibili di motivate interdizioni. Depenalizzare oggi (e proteggere) quei comportamenti non è celebrarli o renderli esemplari o desiderabili.

La natura ambigua dei testi toglie al ddl Zan quella qualità universalistica che una legge esige. La pretesa, poi, di investire dell’ideologia lgbt i programmi scolastici è irricevibile. Ogni riga del ddl estranea all’obiettivo della semplice tutela va cancellata. Un Parlamento è sovrano (costituzionale) ma è anche succube delle proprie maggioranze; non detti regole alla ragione e non decida dei fondamenti culturali. L’incostituzionalità della legge che ne deriverebbe è quasi una certezza.

Sociologo, Università di Firenze