Opinioni

La Consulta spiega l'intervento sulla «40». La sostanza della legge resta nonostante la brutta sentenza

Francesco Ognibene sabato 9 maggio 2009
La legge 40 è una legge che funziona, dati alla mano: più gravidanze, meno effetti collaterali negativi, successi clinici e scientifici crescenti. Tutto documentato dalle cifre ufficiali fornite solo poche settimane fa dai centri dove si realizza la fecondazione assistita in Italia e dalle ricerche pubblicate sulle riviste di settore. A questi risultati si è giunti attraverso – e non malgrado – norme che, in un delicato intreccio di garanzie e divieti, ha posto al centro la tutela dell’embrione. La sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha messo parzialmente mano a questa struttura calibrata ed efficiente, pronunciamento del quale ieri sono state rese note le motivazioni, vorrebbe in un certo senso cambiare l’ordine dei fattori partendo da un’affermazione – «la tutela dell’embrione non è assoluta» – che lascia più che perplessi, anche se poi non le riesce di alterare più di tanto la macchina che ha mostrato di saper equilibrare diritti di più soggetti in una materia delicatissima. La Consulta ha spiegato di aver rimosso il limite massimo di tre embrioni realizzabili a ogni ciclo di procreazione assistita per proteggere meglio la «salute della donna» da insidie come le gravidanze plurigemellari e le patologie che derivano dai troppi cicli per ottenere una maternità. Ad aver la pazienza di scorrere i dati scientifici, più volte evocati dagli stessi giudici come doveroso riferimento per ogni scelta, risulta però evidente che la «salute della donna» è sempre meglio garantita dall’applicazione di una legge che gli addetti ai lavori stanno imparando a maneggiare con crescente sicurezza ed efficacia: i centri più professionali vantano un tasso minimo di gravidanze con tre gemelli, mentre la temutissima sindrome da iperstimolazione ovarica ha nell’Italia uno dei Paesi con l’incidenza più bassa. E allora, perché tentare di intervenire in una legge che funziona?E perché farlo con una sentenza che introduce più di un’ambiguità interpretativa e che dunque è per questo votata a non essere presa troppo sul serio? Se è intento e scopo istituzionale della Corte togliere ogni nebulosità alle leggi, con le argomentazioni diffuse ieri si è ottenuto l’effetto opposto. Affidando all’«autonomia e responsabilità del medico» la scelta caso per caso sul numero di embrioni da creare come su quelli da impiantare o da accantonare e congelare, i giudici hanno introdotto un alone di discrezionalità che non solo il legislatore aveva accuratamente provveduto a dissolvere, ma anche i medici avevano imparato ad apprezzare come sfida per risultati più che soddisfacenti. La Corte ha poi lasciato in piedi il divieto di crioconservazione (articolo 14) inserendo una «deroga al principio generale» per effetto di una «scelta medica», in vista – beninteso – della «salute della donna». Ma chi stabilisce l’estensione di questa deroga? Come può la Consulta confermare la persistenza di un divieto tanto netto – l’avrebbe potuto cassare ma non l’ha fatto – e insieme ammettere la sua violabilità in base a condizioni fumose? A rendere ancor più incerto il diritto in una materia tanto sensibile è la possibile riapertura dei congelatori dove i centri di fecondazione assistita dovrebbero stoccare gli embrioni avanzati e inutilizzati: che ne sarà di loro se il primo embrione impiantato avrà già prodotto una gravidanza? Senza contare che la legge all’articolo 6 continua a prescrivere l’obbligo di impianto di tutti gli embrioni realizzati. No, la legge 40 non è stata affatto smantellata. Basta scorrere il nugolo di vincoli ancora leggibili a chiare lettere e lasciati integri anche dall’ampio argomentare delle motivazioni. Vogliamo ripassarli? Restano vietati «qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano», la «produzione di embrioni umani a fini di ricerca», «ogni forma di selezione a scopo eugenetico», «interventi di clonazione» e «produzione di ibridi» (articolo 13), la «soppressione di embrioni» così come la «riduzione embrionaria di gravidanze plurime», con l’obbligo di non «creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario» (articolo 14). Su tutto, quel passaggio dell’articolo 1 dove si fissa come premessa generale che la legge «assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito». La legge resta, i successi anche. A chi serve allora questa sentenza?