Immigrazione. Il diritto d'asilo ampio nella Costituzione una conquista dei cattolici
Una lezione nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Mineo, in provincia di Catania (Ansa)
La breve nota inviata dal presidente Mattarella al premier Conte, in occasione dell’emanazione del decreto legge in tema di immigrazione e sicurezza, sottolinea come debbano restare fermi gli obblighi costituzionali dello Stato, quanto previsto dall'art. 10 della Costituzione e gli impegni internazionali assunti dall'Italia. Non è un richiamo formale.
Una prima riflessione riguarda l'art. 10. Nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente fu la componente cattolica a sollecitare una modifica del testo in discussione, per consentire un accesso più ampio al diritto di asilo. A fronte della proposta più limitata del gruppo comunista, che riconosceva tale diritto solo allo straniero che fosse stato perseguitato per aver difeso i diritti di libertà e del lavoro, i costituenti cattolici proposero e ottennero la modifica con l’attuale riferimento a tutte le libertà democratiche garantite nel nostro Paese e all'effettività della tutela delle stesse, da non intendersi in senso formale, ma da verificarsi in concreto rispetto al trattamento ricevuto nei Paesi di origine.
In sostanza, tutti i diritti di libertà garantiti per i cittadini italiani divengono, alle condizioni previste dalla legge, parametro di riferimento per valutare la richiesta di asilo dello straniero. E in effetti proprio nell’art. 10 della Costituzione la protezione umanitaria trova la sua radice, come forma di tutela residua quando non sussistano i presupposti per la protezione internazionale e sussidiaria. Fino a oggi, come ho constatato essendomi occupato di tali temi al Csm, attraverso la protezione umanitaria le commissioni territoriali e poi i giudici, nei fatti, hanno verificato caso per caso se e in che misura quelle libertà personali fossero state negate, e questo per ogni singolo straniero e in relazione a ogni singolo Paese di origine. C’è a questo punto da chiedersi se le limitazioni apportate dal decreto legge, che riduce decisamente i casi di accesso al permesso umanitario, siano compatibili con la previsione costituzionale che fa riferimento a tutte le libertà democratiche garantite per i cittadini italiani. È dunque questo un tema che in sede parlamentare, in occasione della conversione del decreto, potrà essere certamente approfondito, dovendosi valutare se contemperare la tipizzazione delle cause di permesso umanitario con una clausola di salvaguardia, che garantisca le ragioni umanitarie e compassionevoli, consentite anche dalla normativa dell’Unione Europea.
Una seconda riflessione riguarda il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, il cosiddetto Sprar. Fino ad oggi lo Sprar affida lo straniero ai Comuni, sia se questi abbia già ottenuto la protezione internazionale, sia se sia ancora richiedente asilo, in attesa della decisione, ma privo dei mezzi di sussistenza. È un sistema che, finora, ha garantito accoglienza e integrazione con buoni risultati: una distribuzione più equa degli stranieri sul territorio, l’inserimento nel mondo dei lavori, di solito quelli meno richiesti dagli italiani o in località caratterizzate da spopolamento. Il nuovo decreto conduce i richiedenti asilo al di fuori del circuito Sprar, nei Cara o nei Cas, dove vengono garantiti solo vitto e alloggio, senza alcuna attività di inserimento linguistico e sociale. Va fatta una considerazione molto concreta e di convenienza sociale: lo Sprar costituisce una soluzione che, per quanto perfettibile, sembra garantire maggiormente in termini di sicurezza sociale e anche di ordine pubblico, consentendo un controllo più capillare, riducendo la clandestinità e il conseguente coinvolgimento in dinamiche criminali. Anche in ordine a questo profilo è quindi auspicabile un approfondimento in sede parlamentare, senza fare confusione fra un modello, quello dello Sprar, che comunque ha condotto a buoni risultati, e la vicenda specifica di Riace, come 'Avvenire' ha già rimarcato a più riprese.
La terza considerazione riguarda gli obblighi internazionali. Il maggior portato della Seconda guerra mondiale e dei totalitarismi, da un punto di vista giuridico, è stato il riconoscimento dei diritti dell’uomo, al di là di distinzioni di razza, religione, sesso, lingua, condizioni sociali e politiche, come ci ricorda l’art. 3 della Costituzione. Questa consapevolezza è stata collettiva e si è espressa nelle Carte sovranazionali dei diritti dell’uomo. A questo percorso l’Italia ha partecipato, accettando limitazioni alla propria sovranità, come ci ricorda l’art. 11 della Costituzione, per promuovere un ordinamento che favorisca la pace e la giustizia. Non si tratta solo di parole, ma di scelte concrete compiute sotto al peso di una guerra con 55 milioni di morti. Peso che incombeva sui governanti di tutti i Paesi e che favorì il riconoscimento dei diritti dell’uomo e la nascita delle Organizzazioni internazionali, in primo luogo l’Onu, proponendo la visione della persona e della sua dignità collocata all'interno della comunità internazionale. Ricordarlo non è superfluo, dà significato ulteriore al già richiamato art. 10 della nostra Costituzione, che al suo esordio afferma che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, e fra queste vi sono anche quelle che garantiscono diritti dei rifugiati e diritti dell’uomo. Il diritto internazionale e quello costituzionale richiedono, insomma, un governo dell’immigrazione che non renda impossibile l’accesso al nostro Paese, dovendosi prevedere la possibilità di flussi legali e controllati.
Un’ultima annotazione s’impone in tema di organizzazione giudiziaria. L’istituzione delle sezioni specializzate presso i tribunali distrettuali, in funzione da agosto del 2017, sta dando risultati certamente positivi quanto alla qualità della risposta giurisdizionale, grazie alla migliore organizzazione e alla specializzazione dei giudici. Non di meno è opportuno riflettere su altri due temi: non basta accelerare le procedure dinanzi alle commissioni territoriali, poiché gli inevitabili ricorsi, attualmente pari a oltre il 90% delle decisioni, finiranno nell’imbuto dei Tribunali e della Corte di cassazione. È allora urgente provvedere all'ampliamento delle piante organiche dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate nei Tribunali distrettuali ed in Corte di appello, per i procedimenti anteriori alla riforma, per consentire una risposta più celere sui ricorsi proposti. Ma altrettanto urgente è la reintroduzione del grado di appello soppresso nel 2017, che risulta necessario per la valutazione di diritti fondamentali e che è assicurato nel nostro ordinamento in casi certamente meno rilevanti. Tanto più che l’abolizione dell’appello sta producendo come conseguenza il triplicarsi dei ricorsi in Cassazione, aggravando una situazione già molto difficile per la Corte di legittimità. C’è da sperare, dunque, che in sede parlamentare sui questi temi ci sia un accurato supplemento di riflessione.
*Magistrato, già componente del Csm